Le Costituzioni - Missionari della Divina Redenzione

Vai ai contenuti

Menu principale:

Chi siamo

Le costituzioni in PDF
Il Direttorio in PDF

COSTITUZIONI - PARTE PRIMA
NATURA DELLA CONGREGAZIONE

COSTITUZIONI - CAPITOLO  I
NATURA E FINE


1- La Congregazione dei "MISSIONARI DELLA DIVINA REDENZIONE" è un istituto religioso clericale di diritto pontificio, dedito alle opere di apostolato.
2- La nostra Congregazione è dedicata a Gesù Redentore e Salvatore: è posta sotto la speciale protezione di Maria Vergine, invocata sotto il titolo di Madonna Consolatrice del Carpinello, di S. Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di S. Giuseppe, di S. Paolino, di S. Giovanni Bosco, di S. Giuseppe Cottolengo e dei SS. Angeli Custodi.
3- Fine della nostra Congregazione è la gloria di Dio e la santificazione dei membri, mediante la fedele osservanza dei tre voti di castità, di povertà, di obbedienza secondo le Costituzioni e dell’impegno della vita comune e dell’apostolato specifico.
4- Attuazioni apostoliche del nostro carisma sono:

a) annuncio del mistero della salvezza alla gioventù povera, orfana ed abbandonata curandone la educazione integrale che comprende la promozione umana, cristiana, religiosa, morale, civile, intellettuale e professionale, secondo i principi di una sana pedagogia per un proficuo inserimento nella società.
b) diffusione del messaggio evangelico tra i più poveri ed emarginati ed in modo particolare tra gli operai contribuendo con tutti i modi e le forze possibili, attraverso l’esercizio delle opere di misericordia spirituali e corporali, alla instaurazione del Regno di Cristo nella società e all’animazione cristiana delle attività temporali in devoto ossequio alle direttive del Concilio Vaticano II, del Papa e dei Vescovi.
c) la cura non solo dei giovanetti orfani e bisognosi o handicappati, ma specialmente di Centri di formazione professionale, di Oratori giovanili, dell’insegnamento catechistico, della predicazione specializzata degli Esercizi spirituali e dei Ritiri mensili o incontri di preghiera per adolescenti, giovani e operai; speciale attenzione sarà rivolta all’uso degli strumenti di comunicazione sociale.
d) il nostro campo dell’apostolato è esteso non solo in Italia, ma anche all’Estero, ovunque se ne ravvisi particolare bisogno.
e) il motto programmatico dei Missionari della Divina Redenzione è: AMARE E FARE AMARE GESÙ, LA CHIESA, IL PAPA, LE ANIME, CON MARIA, PER MARIA E IN MARIA.

5- La nostra Congregazione condivide con le Piccole Apostole della Redenzione l’origine, la finalità e lo spirito, essendo nate, per ispirazione dello Spirito Santo, dallo stesso Fondatore Padre Arturo D’Onofrio, insieme ai collaboratori laici, amici ed ex allievi.

CAPITOLO II
SPIRITUALITÀ DELLA CONGREGAZIONE


"Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie Me, e chi accoglie Me,
accoglie Colui che mi ha mandato" (Lc. 9, 48)
6- Il missionario è colui che è stato, per la bontà infinita di Dio, chiamato a mettersi con docilità e totale disponibilità alla scuola di Gesù, missionario per eccellenza. Come Gesù, anche noi siamo stati scelti, come si afferma nel Vangelo: “Non voi
avete scelto Me, ma io ho scelto voi, perché andiate e portiate molto frutto” (Giov. 15, 16).
Convinti di essere stati oggetto di un amore di predilezione da parte di Dio, ogni membro della nostra famiglia religiosa, deve tenere gli occhi fissi in Cristo Gesù, il Figlio di Dio e nostro amatissimo Salvatore che, essendo stato mandato dal Padre a riscattare l’uomo dal peccato, si è immolato con il sacrificio della Croce fino all’effusione del sangue per la nostra salvezza.
7- Il titolo di MISSIONARI DELLA DIVINA REDENZIONE è stato ispirato dallo Spirito Santo, sotto l’influsso materno di Maria SS. Consolatrice del Carpinello; es-so porta con sé una carica di spiritualità e di impegno apostolico tale da riempire tutto il nostro essere orientandolo totalmente a Cristo, vita della nostra anima.
8- Chiamati, consacrati e formati alla scuola del Divin Maestro, trasformati in Lui, siamo inviati dalla Chiesa a portare agli uomini, sopratutto ai fanciulli e ai giovani, il messaggio evangelico nella sua purezza dottrina1e, nello spirito di carità alla luce del magistero del Papa, del Concilio e dei Vescovi.
9- Come Gesù è venuto sulla terra a rivelare l’amore infinito dei Padre per l’umanità, così anche ogni giovane chiamato a far parte della nostra Famiglia, deve rivelare attraverso la sua vita (pensieri, parole, azioni, propositi) la presenza di Dio in lui. Il Missionario della Divina Redenzione è veramente tale se, configurato a Cristo, e a Cristo crocifisso, potrà essere in mezzo ai fratelli ed in modo particolare alla gioventù, il Buon Pastore o il fratello maggiore che fa sprigionare da sé il profumo di Cristo, “bonus odor Christi”, come dice S. Paolo.
10- Noi, religiosi della nostra Congregazione, ci impegneremo ad esprimere nella vita e nell’apostolato la realtà profonda ed esaltante del nostro motto programmatico: “Amar e far amare Gesù, le anime, la Chiesa, il Papa, con Maria, per Maria ed in Maria”.
11- L’amore alla Chiesa, al Papa e al Magistero dei Vescovi deve essere distintivo, vanto e gloria nostra. Ci sforzeremo di manifestarlo non solo nella preghiera e nella offerta di piccoli sacrifici, ma sopratutto nella fedeltà al loro insegnamento, nella difesa dei diritti della Chiesa e nella testimonianza filiale del nostro amore.
12- La nostra predilezione sull’esempio di Gesù è per i più poveri e bisognosi, per gli handicappati, gli emarginati e per tutti quelli che soffrono nel corpo e nello spirito, perchè questi nostri fratelli possano essere evangelizzati e condotti a Cristo anche attraverso una promozione umana e professionale che assicuri loro una vita più dignitosa ed onesta, per aiutarli a formare delle famiglie che siano una "piccola chiesa domestica".


CAPITOLO III
I MEMBRI


13- La nostra Congregazione è costituita da Sacerdoti, da Religiosi che si avviano al sacerdozio e da Fratelli Religiosi, che hanno emesso la professione religiosa a norma di queste Costituzioni. Tutti formiamo una sola famiglia e siamo tra noi uniti in Cristo Gesù, nel vincolo dell’amore fraterno; conduciamo una vita comune con la stessa disciplina.
14- Tutti noi che facciamo parte della nostra famiglia religiosa ci impegniamo con gioia a seguire più da vicino Cristo che prega, che annuncia il Regno di Dio, che passa beneficando e sanando gli uomini con una opzione preferenziale per i poveri, per i fanciulli, per i giovani (L. G. 46).
L’abito ha un alto valore di segno e di testimonianza per coloro che sono stati chiamati alla perfezione della vita religiosa. Per i Missionari della Divina Redenzione l’abito normale dei sacerdoti e dei professi avviati al sacerdozio è la veste talare nera.
Nelle predicazioni delle missioni si usi la fascia con crocifisso.
Nei viaggi e all’estero ci si attiene alle prescrizioni delle Conferenze Episcopali.
L’abito ufficiale dei Fratelli Religiosi sarà costituito da un completo scuro o grigio dignitoso con croce allo occhiello. Nelle funzioni religiose si usi l’abito talare con rocchetto oppure il camice.



CAPITOLO IV
FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA


15- La formazione alla vita religiosa è un cammino continuo e progressivo che abbraccia tutta la vita. Non si limita soltanto al periodo del postulato, del noviziato, della professione temporanea e di quella perpetua, ma continua sempre.

Essa favorisce la crescita della vita di consacrazione al Signore dai primi passi alla consumazione finale, quando incontrano il Signore nella morte.
“Il religioso vive una forma particolare di vita la quale è in continuo attivo sviluppo. Essa non si ferma. Il religioso non è chiamato una volta per tutte. La chiamata di Dio e la sua consacrazione continuano per tutta la vita, suscettibile di accrescimenti e di approfondimenti, in modo che eccedono la nostra comprensione…” (Cfr. “G1i elementi essenziali dell’insegnamento del la Chiesa sulla vita relitiosa”, della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, ” 31 Maggio 1983 n. 4).

16- Non c'è vita religiosa senza stabilità, la quale esige un impegno radicale, totale, definitivo. Essa deve esprimere una fedeltà viva, paragonabile non alla immobilità della roccia, ma allo sviluppo sempre coerente con il germe vocazionale di inizio. Essa deve tendere a sviluppare fin dagli inizi, nel religioso, una disposizione di generosità congiunta ad un sano rea 1ismo. L’idea del cammino deve unirsi a quella di tappe successive, logicamente coordinate in modo continuo ed organico.

CAPITOLO V
IL NOVIZIATO


17- A differenza dei postulantato, che si regola secondo le norme del Direttorio, il fine del noviziato è formativo, essendo la iniziazione vera e propria alla vita religiosa, come indica chiaramente il Codice del Diritto Canonico.
Il periodo del noviziato verifica se il giovane sia adatto o meno per la nostra vita. Esso, infatti, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere più profonda coscienza della vocazione divina, secondo la spiritualità ed il carisma della nostra Famiglia religiosa, sperimentarne lo stile di vita, formare mente e cuore secondo il nostro spirito; verificarne le intenzioni e la idoneità (Cfr. Can. 646).

18- I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane, introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l’orazione e il rinnegamento di sé, guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e alla meditazione delle sacre Scritture, preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia, formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici (Cfr. Can. 652, 2).

19- Scopo del noviziato inoltre è quello di infondere e far crescere nell’animo del candidato lo spirito della Congregazione espresso dall’amore verso i fratelli più bisognosi, secondo il nostro proprio carisma; coltivare in ciascuno di essi lo spirito di sacrificio, di carità, di umiltà, di rinnegamento di sé e di distacco dai beni terreni. I novizi devono essere informati sull’indole, la finalità, la disciplina, la storia e la vita della nostra Famiglia religiosa.
20- La formazione del noviziato deve tendere a formare e a preparare convenientemente il Missionario della Divina Redenzione a vivere la stessa vita di Gesù: contemplativa-attiva. Infatti, pur essendo la nostra Congregazione di vita apostolica, deve formare i novizi ad una profonda vita di preghiera, educandoli ad una gioiosa, radicale, fedele e totale donazione di se stessi a Cristo, Re e centro del loro cuore.
21- La facoltà di ammettere il candidato al noviziato spetta al Superiore Generale (Cfr. Can. 641), ai quale deve essere rivolta la domanda di ammissione; questi poi non ammetterà al noviziato alcun candidato senza aver verificato prima se ha i requisiti canonici: età prescritta, salute, indole adatta e maturità sufficiente per assumere gli impegni di vita propri della nostra Congregazione (Cfr. Can. 642), avvalendosi anche, con le debite precauzioni, de! parere di esperti qualora se ne ravvedesse la necessita ' (Cfr. Can. 220).
22- Per l’ammissione al noviziato si richiede:
a) l’età minima dei 17 anni (Cfr. Can. 643).
b) l’attestato di Battesimo, confermazione e di stato libero (Cfr. Can. 645).
c) Il noviziato si deve tenere in una Casa a ciò designata (Cfr. Can. 647, 2).
23- È ammesso invalidamente al noviziato:
a) chi non ha compiuto ancora i 17 anni di età;
b) chi è sposato, durante il matrimonio;
c) chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche Istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica, salvo il disposto del (Cfr. Can. 684);
d) chi entra nella Congregazione indotto da violenza, da grave timore o inganno o chi è accettato da un superiore costretto allo stesso modo;
e) chi ha nascosto di essere stato incorporato in un Istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica (Cfr. Can. 643).
24- È proibito anche ammettere al noviziato chierici secolari senza consultare l’ordinario del luogo, come pure persone gravate di debiti ed incapaci di estinguerli. (Cfr. can. 644).
25- L’erezione della Casa del Noviziato, la sua soppressione o il trasferimento della sede, siano fatte mediante un decreto scritto dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio (Cfr. Can. 647, 1).
26- Per i novizi avviati al sacerdozio, la durata del noviziato, per la vai idità, deve comprendere dodici mesi da trascorrere nella stessa comunità del noviziato (Cfr. Can. 648, 3).
Per i Fratelli Religiosi la durata è di due anni: l’anno canonico è unitario con i chierici, mentre gli altri dodici mesi è bene che siano compiuti in una Casa dell’Istituto con mansioni che possano meglio preparare il novizio all’esercizio delle opere inerenti al nostro carisma.
27- I novizi sono affidati al maestro nominato dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio; in caso di necessità, tenuto conto del numero, si può anche nominare un vice maestro che collabori con il maestro nel delicato compito della formazione.
Il maestro, a cui unicamente è riservata la direzione dei novizi, sotto l’autorità del Superiore Generale (Cfr. can. 650, 2), nella delicata opera di formazione, deve attenersi al regolamento e a norme contentate nel Direttorio.
28- Coloro che sono preposti alla formazione dei novizi siano accuratamente preparati in modo che possano, senza essere distolti da altri impegni, assolvere il loro compito in modo stabile ed efficace (Cfr. Can. 651, 3).
29- Spetta al maestro ed ai suoi collaboratori discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo lo spirito della nostra Famiglia religiosa. Egli deve impegnarsi in una soda formazione che porti i novizi a conoscere la natura e a vivere lo spirito del nostro specifico carisma nella cura, assistenza ed educazione della gioventù povera e bisognosa, come pure allo amore verso la Chiesa, il Papa ed i Vescovi.

I novizi, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino ad un'attiva collaborazione con il proprio maestro per poter corrispondere facilmente alla grazia della loro vocazione divina (Cfr. Can. 652, 3).
30- Noi religiosi, membri della nostra Congregazione, per quanto ci riguarda possiamo e dobbiamo cooperare alla formazione dei novizi, con l’esempio della nostra vita e con la nostra costante preghiera (Cfr. Can. 652, 4).
31- Nel noviziato tutto dev’essere finalizzato ed orientato allo sforzo di formazione dei novizi; si avrà cura di non occuparli in studi o incarichi che possano distoglierli dal loro impegno di formazione. I novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati alla loro formazione (Cfr. Can. 652, 5).
I Fratelli Religiosi potranno compiere uffici nella stessa casa, non però come impegno primario, purché questi non li distolgano dal compiere gli esercizi del noviziato stabiliti per essi.
32- Condizione necessaria per la validità del noviziato è la permanenza del candidato in una casa regolarmente designata allo scopo. Solo in caso eccezionale, su concessione del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, un candidato può fare il noviziato in un’altra casa dell’Istituto sotto la guida di un religioso approvato, che faccia le veci del maestro dei novizi (Cfr. Can. 647, 2).
Il Superiore Generale può permettere che i novizi, per un determinato periodo di tempo, dimorino in un'altra casa dell’Istituto da lui stessa designata. Per la validità del noviziato deve comprendere dodici mesi da trascorrere nella stessa comunità del noviziato. L’assenza dalla Casa del noviziato che superi tre mesi, continui o non continui, rende invalido il noviziato. Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata (Cfr. Can. 649, 1).
33- Compito del maestro dei novizi è di trasmettere una relazione semestrale dettagliata al Superiore Generale sul comportamento di ciascun novizio, esprimendo il giudizio sul progresso e sull’idoneità o meno e sull’ammissione del novizio alla professione religiosa.
34- Il novizio può liberamente lasciare la Congregazione durante il noviziato; mentre il Superiore Generale udito il suo Consiglio può rinviare il novizio in qualsiasi momento (Cfr. Can. 653, 1). Terminato il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, venga ammesso alla professione temporanea dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, altrimenti sia dimesso; qualora però restasse qualche dubbio sulla sua idoneità il Superiore Generale può prolungare il periodo di prova però non oltre sei mesi (Cfr. Can. 653, 2).


CAPITOLO VI
LA PROFESSIONE RELIGIOSA


35- Con la professione religiosa assumiamo con voto pubblico l’impegno di osservare i tre consigli evangelici, veniamo consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e siamo incorporati alla nostra Famiglia Religiosa con tutti i diritti e i doveri giuridicamente definiti (Cfr. Can. 654).
36- Per la validità della professione temporanea si richiede che:

a) abbia compiuto almeno 18 anni di età;
b) il noviziato sia portato a termine validamente;
c) l’ammissione sia fatta liberamente dal Superiore Generale col il consenso del suo Consiglio (Cfr. 649 , 2).
d) la professione venga emessa senza che ci sia violenza, timore e grave inganno e che venga espressa dinanzi a due testimoni;
e) venga ricevuta dal Superiore Generale personalmente o da un suo delegato (Cfr. Can. 656).
Col permesso del Superiore generale la prima professione può essere anticipata, però non oltre i quindici giorni.
37- I consigli evangelici, abbracciati secondo la personale vocazione di ognuno di noi giovano non poco alla purificazione del cuore e alla libertà spirituale, tengono continuamente acceso il fervore della carità ed hanno soprattutto la forza di maggiormente conformare il cristiano al genere di vita verginale e povera, che Cristo scelse per sé e che la Vergine, Madre sua, abbracciò (L. G. 46).
38- La vita religiosa è la consacrazione a Dio di tutta la persona (Cfr. Can. 607, 1), chi la professa porta a compimento la sua totale formazione come sacrificio offerto a Dio, e con ciò la sua intera esistenza diviene un ininterrotto culto a Dio nella carità.
39- La professione dei consigli evangelici con l’impegno della loro fedele pratica produce in noi una somiglianza più stretta a Cristo, model lo unico e asso luto, imprime in noi più profondamente i suoi lineamenti e porta a una più intensa partecipazione al mistero del Verbo incarnato e Redentore. Si comprende così il significato profondo della trasformazione che produce la professione religiosa nello animo di colui che vi aderisce con cuore sincero e con un amore totalitario.


40- Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione, il religioso, che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo, sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua, altrimenti deve lasciare la Congregazione (Cfr. Can. 657, 1).
Se però pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni (Cfr. can. 657, 2).
Il diritto di ammettere alla rinnovazione dei voti e alla professione perpetua spetta al Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio. La durata dei voti temporanei è di tre anni, da rinnovare annualmente.
I Fratelli Religiosi potranno essere ammessi alla professione perpetua dopo almeno tre anni dalla professione temporale; normalmente all’età di 25 anni, purché consti che abbiano raggiunto una piena maturità e consapevolezza dei gravi impegni che si assumono a gloria di Dio, per la loro santificazione e per il bene dei fratelli più poveri.
41- Scaduto il tempo per cui furono fatti i voti, il professo può lasciare liberamente la Congregazione (Cfr. can. 638, 1). Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, un professo può essere escluso dalla successiva professione da parte del Superiore Generale, udito il suo Consiglio. Una infermità fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo al, la vita della Congregazione, il professo di voti temporanei costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua, salvo il caso che l’infermità sia dovuta a negligenza da parte della Congregazione, oppure a lavori sostenuti nella Congregazione stessa.
Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dalla Congregazione (cfr. Can. 689).

42- Formula della professione religiosa:

Io   a lode e gloria della SS. Trinità,
desiderando consacrarmi più intimamente, per tutta la vita, a Cristo,
spontaneamente e liberamente scelgo di seguire i consigli evangelici
e faccio voto a Dio per un: anno (o in perpetuo)
di castità, povertà ed obbedienza nelle vostre
mani  superiore generale
(o delegato dei Superiore generale)
secondo le Costituzioni della Congregazione
dei Missionari della Divina Redenzione.

Con tutto il cuore mi consegno a questa Famiglia Religiosa
per conseguire, con la grazia dello Spirito Santo
e con la protezione materna di Maria SS. ma Consolatrice del Carpinello,
una perfetta carità nel servizio di Dio e dei miei fratelli più poveri
secondo lo spirito del carisma dei Missionari della Divina Redenzione.

CAPITOLO VII
LA FORMAZIONE DEI PROFESSI DI VOTI TEMPORANEI
AVVIATI AL SACERDOZIO

43- Dopo la prima professione, allo scopo di vivere più integralmente la vita della nostra Congregazione e rendersi più idonei a realizzarne la missione, i professi devono continuare la loro formazione. Questo impegno è particolarmente importante nel periodo che intercorre tra la prima professione e quella perpetua.
44- Nella nostra famiglia religiosa questa formazione per i professi dotati della vocazione religiosa sacerdotale si riceve normalmente nel Seminario Maggiore e Studentato, struttura fondamentale e indispensabile per poterne assicurare la vita e lo sviluppo.
45- Il Seminario Maggiore deve essere un ambiente idoneo dove i professi approfondiscano la loro vita interiore e possano conservare ed accrescere il buon spirito religioso, il fervore e l’entusiasmo per l’acquisto e la pratica della perfezione, nutrendosi più abbondantemente della Parola di Dio, nel la me-ditazione, a1imentando l’amore all’Eucaristia con l’adorazione quotidiana e a Gesù Crocifisso nella contemplazione del Mistero Pasquale, con la pratica della Via Crucis settimanale e crescendo nella filiale devozione alla Madonna Consolatrice del Carpinello, Regina e Madre degli Apostoli.
46- La formazione spirituale deve tendere in modo particolare ari infondere nell’animo dei professi un profondo spirito di preghiera che deve animare e far gustare, sotto l’azione dello Spirito Santo, la preghiera personale, come anima di una gioiosa e devota partecipazione ai momenti di preghiera comunitaria prescritti dall’orario.
47- I professi animati da una solida pietà si dedicheranno alla propria formazione intellettuale e dottrinale, filosofica e teologica, con serietà e con grande senso di responsabilità. L’amore allo studio, soprattutto alla teologia dommatica, morale, biblica, liturgica, ascetica e mistica e della pedagogia, secondo la “ratio institutionis”, unitamente alla pratica delle virtù dell’umiltà e della obbedienza, costituirà un validissimo mezzo di santificazione e di perfezione religiosa, nello spirito del Concilio che prescrive: “La formazione spirituale deve essere strettamente col legata con quella dottrinale e pastorale e specialmente con lo aiuto del direttore spirituale sia impartita in modo tale che gli alunni imparino a vivere in intima unione e familiarità col Padre per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo” (Q. T. 8).
48- Spetta a coloro che sono preposti alla formazione curare con tutto l’impegno e i mezzi possibili che il Seminario Maggiore sia un ambiente non solo strutturalmente idoneo, ma una palestra dove si possa vivere lietamente lo spirito dei consigli evangelici, di castità, di povertà e di obbedienza attiva e responsabile, dove si respira aria di famiglia, di mutua comprensione e di rispetto, di amore e di stima reciproca, di apertura e di dialogo, allo scopo di facilitare e di realizzare una equilibrata maturità religiosa e sacerdotale. In questo periodo tanto importante per l’approfondimento della formazione religiosa, gli studenti si impegnino a cercare e trovare Dio in tutte le cose, soprattutto nello studio che deve essere fonte, non solo di scienza, ma anche di sapienza.
49- Nella convinzione che la più efficace formazione viene dalla vita e dall’esempio dei professi di voti perpetui, i superiori maggiori avranno cura di mettere a contatto con gli studenti quei religiosi che si distinguono per l’amore e la fedeltà allo spirito della nostra Congregazione per contribuire efficacemente, con la testimonianza della propria vita, al perfezionamento della formazione degli stessi studenti.
50- Durante questo periodo tanto importante per i professi e per l’avvenire della nostra Congregazione si dovrà porre una cura tutta particolare nel facilitare agli studenti il cammino de 1 la perfezione a ciò aiutati dalla direzione saggia non solo del direttore e dei suoi collaboratori, ma sopratutto dall’opera esperta del direttore spirituale che dovrà essere la guida illuminata a cui i professi si affidano per la loro definitiva decisione prima della professione perpetua, ferma restando la libertà di coscienza per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione.

CAPITOLO VIII
LA FORMAZIONE DEI FRATELLI RELIGIOSI

51- La nostra Famiglia religiosa è composta non solo da chierici dotati di vocazione sacerdotale, ma anche di quei giovani chiamati alla perfezione religiosa, come Fratelli Religiosi, i quali, in gioiosa adesione al nostro carisma, spendono la loro vita nella preghiera e nel lavoro apostolico e professionale, seguendo come modello S. Giuseppe lavoratore.
52- Persuasi che l’essenza della vita religiosa consiste nella consacrazione a Cristo casto, povero e obbediente con voto pubblico, e nella pratica della vita comune, i giovani che avvertono in sè questa chiamata, sull’esempio di innumerevoli santi, devono considerare vero privilegio la loro vocazione come Fratelli Religiosi.
53- Questa specifica vocazione a seguire Cristo nel nascondimento, nel lavoro, ' nella semplicità e nell’umiltà, mette il religioso nelle condizioni più idonee di vivere il genuino spirito evangelico, che gli spiana più facilmente il cammino verso la santità.
54- Teniamo costantemente presente che ogni azione, anche apparentemente temporale, deve essere animata da uno spirito di grande amore verso Dio e verso i fratelli più bisognosi, nei quali dobbiamo sempre vedere il volto di Gesù. In tutti i confratelli ci deve essere sempre una stessa preoccupazione, quella di salvare le anime formandole a una soda virtù.
55- l Fratelli Religiosi si sforzeranno di insegnare e di precedere tutti con la testimonianza di una vita che sia coerente con la loro professione religiosa, convinti che il mondo ha bisogno più di testimoni che di maestri, e se maestri, prima testimoni (Paolo VI ).
56- I professi Fratelli Religiosi:
a) fanno parte integrante della nostra Famiglia religiosa;
b) devono considerarsi come veri missionari, fratelli tra i fratelli, in tutto equiparati, nei diritti e nei doveri, ai confratelli sacerdoti, sa1vo il canone 588, 2 che riguarda gli Istituti clericali che sono governati dai chierici.

57- La formazione religiosa dei Fratelli Religiosi nei metodi e nei mezzi è simile a quella degli aspiranti alla vita sacerdotale salvaguardando la diversità delle vocazioni.
58- Il campo specifico dei Fratelli Religiosi è quello di una leale, generosa, sincera, valida e competente collaborazione nelle opere del ministero dei sacerdoti. Pei- questo devono avere della loro vocazione e della loro missione un'altissima stima, mettendo ogni impegno nel corrispondere allo sforzo che i superiori compiono per la loro formazione.
59- L’apostolato a cui sono chiamati è molteplice: esso è diretto in modo speciale a vivere in pienezza il carisma della nostra Famiglia religiosa. Sarà cura particolare dei Fratelli Religiosi rendersi idonei ad acquistare una competenza specifica secondo le particolari attitudini di ciascuno. I superiori competenti predisporranno condizioni e programma di formazione professionale e di specializzazione secondo le necessità della nostra Opera, sia in Italia che nelle Missioni, tenendo presenti le particolari inclinazioni e attitudini di ciascuno.
60- I Fratelli Religiosi potranno liberamente esprimere i loro desideri e preferenze sul le varie forme di apostolato, rimettendosi però con docilità a quanto decideranno i superiori nel quadro dei bisogni e delle necessità della Congregazione.
61- Sarà cura dei superiori competenti facilitare con ogni mezzo l’iter formativo dei Fratelli. Se si verificano le condizioni favorevoli per il numero e la qualità dei professi, dopo il noviziato, si destini una casa convenientemente organizzata per il loro ulteriore approfondimento della vita religiosa e per il perfezionamento della loro formazione professionale, con particolare riferimento alle discipline maggiormente necessarie in Italia e nelle Missioni. Si formuli per essi un regolamento adatto che li aiuti in questo periodo tanto importante della loro formazione durante la professione temporanea.
62- Nello spirito del carisma della nostra Opera, che si esprime in modo preferenziale nella pastorale giovanile, si porrà ogni cura nel preparare i giovani Fratelli Religiosi al compito di educatori e di animatori nelle nostre comunità dei ragazzi e dei giovani, negli Istituti e nei centri di formazione professionale, dove essi dovranno svolgere la loro missione. Oltre alla istruzione di base, è auspicabile che questi giovani si procurino il diploma magistrale e seguano corsi speciali per assistenti sociali in modo da essere più idonei alla loro missione.
63- Nel perfezionamento della loro formazione sarà bene che i professi Fratelli Religiosi completino la preparazione alla loro missione di insegnanti di religione, di catechisti, di direttori di oratori maschili, di animatori di gruppi giovanili, di campeggi, campi scuola, di scuole di preghiera, di corsi di orientamento vocazionale, etc… frequentando corsi di teologia per laici e di aggiornamento teorico-pratico per le suddette specifiche mansioni.
64- Tutti i mezzi formativi prescritti per i chierici per vivere e alimentare in se stessi la vita interiore, valgono anche per i Fratelli Religiosi: meditazione quotidiana, partecipazione alla Messa quotidiana e alla Eucaristia, lettura spirituale, adorazione quotidiana, santo rosario e devozione mariana, direzione spirituale, confessione frequente, liturgia delle ore… Oltre alla partecipazione ai momenti di preghiera comunitaria obbligatoria per tutti, è ovviamente raccomandata la formazione alla vita di preghiera personale, anima e sostegno della preghiera comunitaria.
65- l superiori competenti designeranno possibilmente un sacerdote della Congregazione che curerà la direzione spirituale, che sarà guida indispensabile per il cammino alla perfezione della carità per tutta la vita.
66- La consacrazione a Cristo casto, povero, obbediente esige autenticità e coerenza per viverla in pienezza. Per la sua condizione di Fratello e per l’adempimento del ministero richiesto il Fratello Religioso potrebbe trovarsi maggiormente esposto ai pericoli che minacciano gli impegni liberamente assunti dinanzi a Dio, alla Chiesa e alla Congregazione.
Pertanto:
a) diffiderà di se stesso e delle proprie forze, in spirito di umi1tà, coseiente della debolezza della sua natura umana;
b) eviterà di esporsi ai pericoli o a quelle l ibertà, anche se considerate di poco conto, che potrebbero attentare alla sua purezza e alla sua integrità;
c) animato di vivo spirito di preghiera si sforzerà di fortificare la propria volontà con atti di mortificazione interni ed esterni che Io preservino da pericolose debolezze morali, mettendosi a rischio di perdere la "gioia" della propria vo-cazione.
67- Per conservare integro lo spirito religioso, il Fratello Religioso avrà con tutti un contegno sereno, riservato, che manifesti però a tutti la riconoscenza al Signore per il dono della sua vocazione religiosa, in modo da essere un vero testimone di Cristo, tale da proporsi ai laici del mondo come un richiamo e portavoce di una speranza che non delude, sentendosi realizzato nella propria scelta.
Userà ogni cautela nei rapporti con gli esterni, per evitare di contrarre amicizie troppo strette che lo tentino ad evadere dalla vita comune e gli impediscano di "gustare" in seno alla propria comunità, quella fraterna comunione di vita che soddisfi le esigenze del cuore. Veglierà sulle letture, sulle trasmissioni televisive, sui divertimenti e in genere su quanto possa in qualche modo svuotare il proprio cuore, ferire la propria delicatezza e mettere in pericolo la virtù.


CAPITOLO IX
IL TIROCINIO E PERFEZIONAMENTO

68- Tutti i Fratelli Religiosi, prima della professione perpetua dovranno normalmente trascorrere un periodo di tirocinio pratico nelle opere di apostolato relativo al carisma della nostra Famiglia religiosa per la durata di due anni, sotto la guida esperta del P. Rettore e dei suoi collaboratori. Questi avranno cura di seguirli paternamente e responsabilmente, sia nella vita spirituale, come nella esperienza della educazione e promozione umana e cristiana della gioventù, per studiare le doti e la idoneità del professo. Al termine di ogni anno i responsabili dovranno inviare una relazione scritta al Superiore Generale sull’indole, sulle attitudini, sull’impegno e fedeltà esplicati nell’esperienza dell’apostolato compiuto con particolare riferimento al carisma proprio della nostra Famiglia religiosa, tenendo presente l’amore verso i più poveri ed emarginati.
69- Durante il tirocinio i responsabili promuovano riunioni periodiche, con la eventuale presenza di esperti per verificare i metodi e i risultati raggiunti soprattutto nel campo pedagogico o in altri campi maggiormente utili.
70- Durante il periodo di formazione in genere i Superiori maggiori eviteranno di affidare ai professi compiti ed impegni che ne ostacolino la attuazione (Cfr. can. 660, 2).

CAPITOLO X
LA FORMAZIONE UMANA, INTELLETTUALE E DOTTRINALE
DEI PROFESSI TEMPORANEI AVVIATI AL SACERDOZIO

71- La formazione spirituale e l’insegnamento dottrinale dei nostri alunni del seminario maggiore, in conformità alla “ratio institutionis”, devono essere coordinati armonicamente e siano finalizzati a far loro acquistare lo spirito del Vangelo e un rapporto profondo con Cristo, unito ad una adeguata maturità umana secondo l’indole di ciascuno (Cfr. Can. 244).
72- Nel periodo di formazione si ponga ogni cura nel promuovere la comunione fraterna in un'intima fusione di tutti i religiosi, senza alcuna distinzione di nazionalità o di estrazione sociale, cooperando a sviluppare lo spirito di famiglia in un cuor solo eri un'anima sola.
73- Gli studenti devono tendere a specializzarsi nella pastorale giovanile specialmente sotto il profilo catechetico, con particolare riferimento all’orientamento di vita. Siano inoltre indirizzati ed aiutati in esperienze pratiche nel mondo operaio ed in genere nella fascia della emarginazione sociale tra cui gli handicappati e i drogati, sempre però che tali esperienze aiutino a meglio maturare la esigenza fondamentale di formazione che si realizza all’interno del seminario.
74- Oltre all’approfondimento dello studio filosofico e teologico si coltivino anche la conoscenza delle lingue, lo studio della liturgia, della musica, del canto, di attività sportive e ricreative molto efficaci nella pastorale giovanile.
75- L’ammissione dei giovani religiosi ai Ministeri istituiti e a quelli ordinati compete al Superiore generale col voto deliberativo del suo Consiglio, il quale deciderà l’opportunità e i tempi in relazione all’idoneità del candidato.
76- Per l’anno di pastorale previsto dalle conferenze episcopali, durante il diaconato, deciderà il Superiore Generale udito il parere del suo Consiglio, tenuti presenti i bisogni e le esigenze della Congregazione.
77- Per gli studi filosofici e teologici da compiere si segue la "Ratio studiorum" approvata dalla competente autorità ecclesiastica.
78- Gli studi filosofici e teologici, in conformità alla "Ratio studiorum" di formazione sacerdotale, devono comprendere un sessennio completo, in modo tale che il periodo riservato alle discipline filosofiche corrisponda ad un intero biennio e il periodo riservato agli studi teologici ad un intero quadriennio (Cfr. Can. 250).
79- Per svolgere più efficacemente il nostro servizio apostolico come missionari della Divina Redenzione, dobbiamo impegnarci a crescere nell’amore alla Chiesa, al Papa e ai Vescovi.
La formazione sia eminentemente ecclesiale e pastorale preparando gli alunni all’esercizio del ministero d'insegnare, di santificare e di governare il popolo di Dio secondo le necessità di luogo e di tempo (Cfr. Can. 255 e 256).
80- La formazione dei chierici professi sia aperta e sensibile non solo ai problemi che appartengono alla nostra specifica attività apostolica e pastorale delle Chiese particolari, nelle quali siamo chiamati a svolgere il nostro apostolato specifico, ma anche ai problemi e alle necessità più urgenti della Chiesa universale in modo da portare responsabilmente ed adeguatamente il proprio contributo alla diffusione del Regno di Dio nel mondo con particolare sollecitudine per i problemi missionari, ecumenici e di promozione umana, cristiana e sociale dei popoli (Cfr. Can. 256, 2).
81- Il Superiore generale può conferire i Ministeri istituiti: lettorato ed acco1itato, mentre per gli Ordini Sacri gli spetta per diritto rilasciare le lettere dimissorie (Cfr. Can. 1019).
82- È compito del Superiore Generale, su proposta del P. Rettore locale decidere se e come i professi avviati al sacerdozio possano iscriversi all’università per conseguire titoli ecclesiastici o civili.
83- Nessuno sia ammesso agli ordini maggiori senza aver prima emesso i voti perpetui.
84- In conformità al Canone 266, 2, il professo di voti perpetui con l’ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nella stessa Congregazione.


CAPITOLO XI
LA FORMAZIONE PERMAMENTE

85- La formazione è continua: non si esaurisce con la professione perpetua. Noi religiosi dobbiamo considerarci in un cammino permanente di formazione sia spirituale che intellettuale e dottrinale per non esporci al grave pericolo dell’esaurimento.
86- Coscienti dell’importanza e necessità di questo continuo rinnovamento teorico-pratico aderiremo con tutto l’impegno alle iniziative che i Superiori stu-dieranno per venire incontro alle nostre necessità (Cfr. Can. 661).
87- In questo sforzo di formazione permanente tiene un ruolo molto rilevante ogni comunità locale, la quale, d'accordo con il Superiore Generale, dovrà sforzarsi di stimolare la vitalità spirituale, l’apertura mentale e l’aggiornamento informativo e pastorale di tutti i membri che la compongono.
88- Oltre allo scambio di esperienze tra i membri stessi della Comunità o di varie Comunità della Congregazione, il Superiore faciliterà anche un aggiornamento più approfondito sui. problemi di attualità morali, pastorali, pedagogici età. . . come pure su problemi emergenti della odierna società come quelli della bioetica, consultori familiari, etc. . . valendosi di qualche esperto in materia.
89- L’area della formazione permanente è molto larga, lunga e vasta. Essa richiede l’individuazione delle esigenze non soltanto comuni a determinate età, ma anche quelle proprie di ciascuna fascia.
Due sono i momenti molto significativi dopo la professione perpetua: "la formazione attiva degli anni della maturità ed il tempo della riduzione dell’attività che è la preparazione all’incontro con il Signore" (Cfr. Gli elementi essenziali dello insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa, della Congregazione per i Religiosi e degli Istituti Secolari, 31 Maggio 1983, n. 48).
90- Per una più proficua formazione permanente sono molto utili i periodi di riposo sabbatico o la partecipazione a corsi diocesani, provinciali, regionali o nazionali concernenti in modo particolare i problemi specifici del nostro carisma.

CAPITOLO XII
LA NOSTRA CASTITÀ CONSACRATA


“Chi non è sposato si preoccupa delle cose de! Signore, come piace al Signore, …
per essere santo nel corpo e nello spirito… Questo vi dico, non per gettarvi
un laccio, ma per il vostro vantaggio, per indirizzarvi
a ciò che è degno e conduce al Signore senza distrazioni” (I Cor. 7, 32-37).
91- Tra i consigli evangelici professati liberamente e gioiosamente come scelta carismatica di Cristo eccelle quello della castità abbracciata per il Regno dei cieli, la quale comporta l’obbligo della perfetta continenza nel celibato.
Questa è un segno della vita futura e una fonte di fecondità in un cuore indiviso (Cfr. Can. 599). Infatti tale scelta fatta responsabilmente per amore di Cristo e in vista del Regno dei Cieli, avvicina questo Regno escatologico di Dio alla vita di tutti gli uomini e lo rende in un certo modo presente in mezzo al mondo (R. D. n. ll).
92- Impegnandoci con voto pubblico alla rinunzia di qualsiasi atto interno od esterno contrario alla virtù della castità, noi, in quanto persone consacrate, realizziamo l’interiore finalità dell’intera economia della Redenzione con la libera rinuncia alle gioie temporali della vita matrimoniale e famigliare, portando agli uomini del nostro tempo l’annunzio della risurrezione futura e della vita eterna.
93- Noi che siamo impegnati a spendere tutta la nostra vita per la salvezza e l’elevazione morale e spirituale dei giovanetti poveri, orfani ed abbandonati dobbiamo essere specchio e modello di ogni virtù, ma in modo particolare dobbiamo sforzarci di coltivare con la massima cura e impegno questa virtù angelica della castità tanto cara al Divin Redentore. “La castità abbracciata per il Regno dei Cieli” (Mt. 19, 12) quale viene professata da noi religiosi, deve essere apprezzata come un insigne dono della grazia. Essa infatti rende libero in maniera speciale il nostro cuore (Cfr. 1 Cor. 7, 32-35) così da infiammarlo sempre più di amore verso Dio e verso gli uomini. “Essa costituisce per noi non solo un segno particolare dei beni celesti, ma anche un mezzo efficacissimo offerto a noi religiosi per poter più generosamente dedicarsi al servizio divino e alle opere di apostolato” (P. C. n. 12).
94- Il Concilio Vaticano II vuole espressamente non solo che i responsabili della formazione avvertano i religiosi circa il pericolo che comporta la scelta e l’osservanza della castità, ma esige anche che essi vengano educati in maniera tale ria abbracciare il celibato consacrato a Dio come un bene per lo sviluppo integrale della propria persona (P. C. 12).
95- Noi consapevoli della fragilità delle nostre forze, confidando sopratutto nell’aiuto nel Signore e della Vergine SS. ma Immacolata, dobbiamo usare tutti i mezzi più idonei per custodire e tutelare tale delicata virtù e per osservare con massima cura il voto.
In particolare è necessario che amiamo la preghiera, specialmente la meditazione sulla passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che operò la nostra Redenzione.

Il Concilio prescrive testualmente: "Bisogna dunque che i religiosi sforzandosi di mantenere fede alla loro professione, credano nelle parole del Signore, e fidando nell’aiuto divino, non presumano delle loro forze, ma pratichino la mortificazione e la custodia dei sensi" ( P. C. 12).

Pertanto noi religiosi sapremo essere umili e diffidare di noi stessi, praticare la mortificazione dei sensi imponendoci un' austerità di vita, custodia efficace di questa virtù sia evitando le letture e i divertimenti, come anche certi spettacoli televisivi, ancorché leciti, che potrebbero però essere causa di dissipazione e di rilassatezza. Eviteremo l’ozio e vigileremo costantemente su ogni moto disordinato del proprio animo. Una intensa vita interiore, la sincerità nella santa confessione e direzione spirituale, la frequenza della santa Comunione ed una tenera e filiale devozione alla Vergine 1mmaco1ata, ci saranno di efficacissimo aiuto per conservarci il libati. Si raccomanda pure una speciale devozione a S. Giuseppe, ai santi Angeli Custodi e a S. Luigi Gonzaga.
96- In ossequio alle sagge esortazioni dei Conc i. 1 io, noi religiosi della Divina Redenzione dobbiamo “fuggire ogni occasione che possa mettere in pericolo la castità e faremo ogni sforzo per respingere, quasi, per istinto spirituale, tutto ciò che può metterla in pericolo” (P. C. 12).
97- Sappiamo che la castità consacrata tocca le inclinazioni più profonde della natura umana, pur tuttavia essa non inaridisce le sorgenti dell’amore, ma apre il cuore ad un amore più intenso ai fratelli più bisognosi e poveri, specialmente dei ragazzi e giovani.
Sull’esempio di Gesù che passò sulla terra beneficando e sacrificandosi per gli uomini, anche noi esprimeremo con cuore indiviso la nostra totale dedizione a Dio, ai fratelli più bisognosi con una paternità spirituale sempre più grande ed aperta.
98- Uno dei mezzi più sicuri ed efficaci per custodire e praticare la castità è, come raccomanda il Concilio, un vero amore fraterno tra noi praticato soprattutto nella vita comune; la comunità religiosa deve essere amata e ritenuta come una vera famiglia,
il luogo più idoneo del pieno sviluppo della nostra personalità umana e cristiana, e l’ambiente più adatto per stringere rapporti fraterni, comunione con i nostri confratelli, premessa responsabile per assicurare la fecondità apostolica al nostro lavoro per le anime. Oltre alla preghiera e alla fuga delle occasioni aiuterà molto il religioso nella pratica di questa virtù tanto delicata:
a) l’equilibrio bio-psichico,
b) una fiducia illimitata nell’aiuto di Dio,
c) la diffidenza di se stesso,
d) l’impegno nel lavoro assiduo, mezzo efficace per domare le passioni, disciplinare lo spirito e santificare la vita.


CAPITOLO XIII
LA NOSTRA POVERTÀ CONSACRATA


"Ma quello che poteva essere per me un guadagno l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo… il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo" (Filip. 3, 7-9).

99- San Paolo dice che Gesù, da ricco che era, si fece povero, affinché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà (li Cor. 8, 9). Siamo stati chiamati a servire il Divino Redentore, che volle scegliere di nascere povero, di vivere nella più assoluta povertà e di morire nudo sulla croce. Al giovane che gli disse: “Ti seguirò dovunque andrai”, Gesù replicò senza mezzi termini: “Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli dell’aria i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” (Mt. 8, 19-20).
Troviamo qui espressa esplicitamente la nostra chiamata alla povertà evangelica. Nello spirito della prima beatitudine: “Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei Cieli” (Mt. 5, 3) se vogliamo essere fedeli alla nostra vocazione dobbia-mo impegnarci alla sequela di Cristo che volle farsi povero per arricchirci della sua povertà.
100- L’uomo non è mai sazio di possedere, accumulare ricchezze per godere, mentre Gesù invita al distacco da tutte le cose della terra, ci chiede di essere liberi e non attaccarci alle ricchezze; come veri discepoli di Cristo dobbiamo essere pronti a vendere tutto e a dare il ricavato ai poveri per poter guadagnare un tesoro nel Cielo (Me. 10, 21). Sono queste le disposizioni con le quali dobbiamo seguire Cristo nella convinzione che è ricco non colui che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare (R. D. 5), perchè il vero tesoro del religioso stà nel suo cuore "reso capace da Cristo di dare agli altri se stesso" (R. D. 5).
101- La nostra Opera, sull’esempio di Cristo, nacque povera in tempi difficili, come Gesù a Betlemme. Abbandonata completamente alla Divina Provvidenza ha nutrito con fede immensa i primi ragazzi raccolti dalla strada nella certezza che non sarebbe mai mancato il necessario né ad essi, né a coloro che si fossero dedicati alla loro salvezza. Il Padre Celeste che veste i gigli dei campi e nutre gli uccelli dell’aria, sempre ha avuto cura di essi con la materna intercessione della Vergine Consolatrice del Carpinello. Nella misura in cui ci lasceremo guidare da questa certezza e da quest'abbandono nelle mani di Dio potremo essere sicuri che mai mancherà a noi l’assistenza e il necessario per le nostre Opere.
102- Siamo configurati a Cristo Gesù che volle morire nudo sulla croce. La nostra professione di povertà deve portarci a cercare, secondo l’insegnamento di Gesù, innanzitutto il Regno di DIO e la sua giustizia (Mt. 7, 33) nella certezza che le altre cose ci verranno date in sovrappiù.
Dio veglia su di noi con la sua Provvidenza tenera che conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Egli non lascerà mai mancare né a noi, né ai nostri assistiti il pane di ogni giorno. Sforziamoci di partecipare allo spogliamento redentivo di Cristo abbracciando le rinunce che la povertà effettiva giorno per giorno esige da noi.  .
Saremo autentici Missionari della Divina Redenzione nella misura in cui noi daremo una testimonianza al mondo non con le parole, ma con la nostra vita pove-ra, semplice ed umile, che con gioia si accontenta del cibo e del vestito quotidiano.
Solo così potremo dire di essere stati sensibili "al grido dei poveri" (Paolo VI- E. T. ) ed essere stati nel mondo di oggi una denuncia evangelica contro coloro che egoisticamente si lasciano dominare unicamente dal denaro e dal potere.

103- Non c'è vera povertà senza condivisione: porremo ogni sforzo in patria e all’estero di essere poveri tra i più poveri accettando con gioia le ristrettezze delle diverse situazioni nelle quali ci verremo a trovare, mettendoci in spirito di continua con-versione e di servizio, senza esclusivismi, pur con la scelta preferenziale per i più poveri in conformità alle direttive della Chiesa. Convinti che la nostra povertà non deve essere espressa soltanto dal singolo religioso, ma anche nella Comunità, porremo ogni sforzo di calarci nelle condizioni dei fratelli nelle nazioni nelle quali, siamo chiamati a svolgere il nostro apostolato, nel più puro spirito evangelico.

104- Il voto di povertà pubblicamente emesso comporta la limitazione e la dipendenza nel l’usare e disporre dei beni (Cfr. Can. 600).
Ogni novizio prima della sua professione temporanea, si impegna a non disporre e a non usare dei beni materiali compresi quelli di cui a norma del Diritto rimane proprietario, senza il consenso dei legittimi superiori. Ogni religioso prima della professione disporrà liberamente dell’uso e dell’usufrutto di ess-i cedendo ad altri la loro amministrazione. Prima della professione perpetua ogni religioso rediga il suo testamento che risulti valido anche secondo il Diritto Civile (Cfr. Can. 668, 1). Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore Generale o in caso di urgenza dal Direttore locale (Cfr. Can. 668, 2).
Tutto ciò che il religioso acquista con la propria industria o a motivo della Congregazione rimane acquisito per la stessa Congregazione. Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane proprietà della Congregazione.
105- Col voto di povertà, non si perdono la proprietà radicale dei beni patrimoniali e la capacità di acquistarne altri a titolo legittimo, però qualsiasi religioso, per un motivo ragionevole e con il permesso del Superiore Generale, dopo dieci anni di voti perpetui, può rinunciare, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile,  a tutti i suoi beni patrimoniali o a parte di essi. (Cfr. Can. 668, 4).
106- Ognuno di noi deve ritenere la Piccola Opera della Redenzione come famiglia propria, assimilandone e vivendone lo spirito e portandovi il contributo che ogni confratello, secondo le proprie possibilità e capacità di intelligenza e di lavoro, può responsabilmente dare. Impegniamoci a far regnare tra noi lo spirito delle comunità cristiane primitive nelle quali “tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno” (Atti 2, 44-45).
107- Nata per i più poveri, la nostra Congregazione deve amare la povertà come la perla del Vangelo: ci sforzeremo di avere il più generoso spirito di distacco dalle cose terrene partecipando alla povertà di Cristo in tutte le occasioni che incontriamo sul nostro cammino, quando stiamo bene e quando stiamo ammalati, apprezzando quanto ci viene dato quale dono del Signore accettandolo con discrezione e riconoscenza che dimostra delicatezza e sensibilità di animo, convinti che non basta nell’uso dei beni “essere soggetti ai superiori, ma occorre soprattutto una povertà interna ed esterna che ci porta ad ammassare tesori in cielo” (Cfr. Mt. 6, 20 - C.P.C. 741).

108- Per meglio incarnare e testimoniare lo spirito della nostra Congregazione si. sforzeremo di evitare ogni apparenza di lusso, di ricercatezza, di lucro eccessivo e di accumulazioni di beni (P.C. 13) pur non misconoscendo il diritto di possedere tutto ciò che è necessario al sostentamento e alla vita delle opere che dovremo dirigere in conformità ai fini istitutivi della nostra Famiglia religiosa.
109- S. Paolo condanna, col coraggio apostolico che lo distingue, coloro i quali non fanno buon uso del dono tanto prezioso del tempo e dei talenti ricevuti.
Questo monito vale anche per noi nello spirito di quanto raccomanda il Concilio che esorta i religiosi a impegnarsi, ciascuno nel proprio ufficio assegnatogli dall’obbedienza, a sottomettersi, con senso di responsabilità "alla comune legge del lavoro" nell’intento di contribuire a procurare per sè e per i propri assistiti i mezzi necessari al sostentamento e all’incremento delle opere affidateci da 1 1 'obbedienza, senza tuttavia dimostrare eccessiva preoccupazione, ma unicamente affidati alla Provvidenza del Padre celeste (Cfr. P. C. 13; Mt. 6, 25).


CAPITOLO XIV
LA MOSTRA OBBEDIENZA RELIGIOSA


“Cristo, pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di Croce” (Filip. 2, 6-8).
110- Gesù praticò e affermò diverse volte che il suo cibo era compiere la Volontà del Padre. L’essenza della Redenzione viene espressa dall’apostolo Paolo nella lettera ai Romani: “Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche con l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti” (Rm. 5, 19).
111- Il consiglio evangelico dell’obbedienza conduce il religioso a seguire Cristo fino all’estremo limite della morte. Noi, avendo accolto l’invito di Gesù, abbiamo deciso responsabilmente e gioiosamente di seguire Cristo “che redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza fino alla morte di croce” (P.C. 1). In questo modo ci siamo immessi nell’essenza profonda dell’intera economia della Redenzione (R.D. 13) adempiendo il consiglio dell’obbedienza di Gesù che fu di completa soggezione al Padre. Infatti l’obbedienza di Cristo capo, non solo procura gloria immensa al Padre, ma si riversa anche sulle membra causando così la loro eterna salvezza.
112- A somiglianza di Cristo noi ci sforzeremo di vincere l’egoistica tendenza a voler  comandare, a voler dominare e a non servire, trasformandoci in Lui, il quale venne a servire e non a essere servito; redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza. In tal modo noi, Missionari della Divina Redenzione, troveremo il nostro ruolo e la via più facile della nostra santificazione nella Redenzione di Cristo (R. D. 13).
113- Gesù affermò ancora in ripetute occasioni, che era disceso dai cielo "non per fare la sua volontà, ma la volontà di Colui che l’aveva mandato" (Cfr. Gv*. 1" 6, 38) e dichiarò molto decisamente: "Non cerco la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato. . . Co lui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo perchè io faccio sempre le cose che gli sono gradite" (Gv. 5, 30; 8, 29).
Questa obbedienza del Figlio raggiunge il suo apice di fronte  alla passione e alla  Croce, la cui disponibilità totale viene espressa con quelle parole che tutti noi  conosciamo: “Padre,  se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la Tua Volontà” (Lc 22, 42). Sull’esempio lasciatoci da Cristo la nostra fedeltà al consiglio evangelico dell’obbedienza ci porta nel cuore dell’economia della Redenzione che prevede tutta la nostra vocazione nella Chiesa (R.D. 13).
114- Seguendo la scia luminosa di Cristo noi ci sforzeremo di riconoscere la provvidente presenza di Dio in ogni circostanza.  Sarà nostra cura particolare di guardare e giudicare tutto con l’occhio della fede nella piena convinzione che tutto viene da Dio, dichiarandoci pronti a fare sempre e dovunque quello che Dio vuole e come Egli lo vuole. Sarà cura di ciascuno di noi impegnarsi a ricercare continua-mente la volontà del Padre celeste in modo di farne nutrimento di tutta la nostra vita.
115- Il voto di obbedienza, facendoci aderire in modo totale a Dio, col sacrificio della nostra volontà libera, ci ha fatto impegnare in una forma di vita che si basa totalmente sui valori del Vangelo. La pratica sincera dell’obbedienza rinsalda in noi i vincoli dell’amore fraterno, principio di coesione e di garanzia di stabilità e di amore alla nostra Famiglia religiosa. Ognuno di noi con il voto pubblico di obbedienza si impegna a sottomettere la volontà ai superiori legittimi quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le costituzioni (Cfr. Can. 601).
Teniamo sempre presente che nessuna Congregazione può sussistere senza un forte amore ed una fedele pratica della obbedienza, la quale esige che si compia prontamente e lietamente, senza alcuna volontaria resistenza ogni ordine del superiore nello spirito delle Costituzioni.
116- L’obb1igo dell’obbedienza è grave quando un precetto è dato espressamente in virtù del voto di obbedienza; il Superiore generale e chi. ne fa le veci può imporre questo precetto per tutti i membri della Congregazione, mentre il superiore locale unicamente per i suoi sudditi. Si raccomanda però di usare questa facoltà raramente, quando lo richiede qualche grave motivo, sempre alla presenza di due testimoni o in iscritto.
117- I religiosi, in spirito di fede e di amore, prestino umile ossequio ai loro superiori con il mettere a disposizione tanto le energie della mente e della volontà, quanto i doni di grazia e di natura nell’esecuzione degli ordini e nel compimento degli uf-fici loro assegnati convinti di dare la loro collaborazione alla edificazione del Corpo di Cristo, secondo il piano di Dio. in tal modo dunque l’obbedienza religiosa, lungi dal diminuire ia dignità della persona umana, la fa pervenire al suo pieno svi1uppo, avendo accresciuta la libertà dei figli di Dio (P.C. 14). Il superiore, con l’aiuto della sua comunità, illuminato dallo Spirito Santo, metterà ogni impegno nel discernere i doni di ciascuno nell’intento di favorirne lo sviluppo eri il retto esercizio.
118- Per assumere incarichi ed uffici, fuori della propria Comunità, è necessario l’autorizzazione del Superiore Generale o dì quello locale a secondo dell’importanza e della durata dell’ufficio stesso (Cfr. Can. 671). Nello spirito di famiglia che deve caratterizzare io stile della nostra vita religiosa, ognuno di noi si apra con libertà e rispettoso dialogo con il superiore esponendo il proprio punto di vista o eventuali difficoltà che può incontrare nell’adempimento di quanto viene comandato con senso di corresponsabilità e di sincero amore alla comunità.
Qualora poi serie necessità di carità e di apostolato esigessero il sacrificio di desideri e di progetti in sè buoni e legittimi, il confratello accetti l’obbedienza in spirito di fede pur potendo sempre ricorrere alla autorità superiore.
119- 1 rapporti tra superiore e confratelli siano improntati a sincero amore, stima e rispetto reciproci. Ognuno può esporre con semplicità e liberta* il proprio punto di vista, i bisogni della comunità e quel 1i propri.
Il superiore ascolti con comprensione i confratelli apprezzando il contributo che essi danno per la crescita della comunità, vagli tutte le ragioni, ma in ultimo spetta a lui prendere la decisione per il maggior bene comune e dei singoli cercando, per quanto è possibile, di ispirarsi alla convergenza delle vedute dei membri della comunità, fermo restando il suo pieno diritto di prendere le decisioni autonome quando la necessità lo esigesse.
120- L’autorità è servizio reso ai fratelli come a Dio stesso. Ogni confratello faccia tutto il possibile di incontrarsi spesso con il proprio superiore in colloquio fraterno. Il colloquio fraterno gioverà molto per cementare l’unione nell’intento di pro-muovere più facilmente il proprio bene e quello della comunità. Ne 1 colloquio ogni religioso esponga con confidenza non solo quanto concerne il proprio ufficio, ma anche i problemi personali, eventuali difficoltà e pericoli in cui venisse a trovarsi.
La fiducia dovrebbe essere così forte da poter aprire anche la propria coscienza al superiore considerandolo padre e consigliere per averne direttive, aiuto e conforto (Cfr. can. 630, 5).
121- Noi Missionari della Divina Redenzione dobbiamo porre alla base dell’obbedienza un vivo spirito di fede, profonda umiltà e docilità ai divini voleri, sforzandoci di vedere nei superiori dei fratelli maggiori chiamati a rappresentare Dio in mezzo a noi, a guidarci nella via della perfezione della carità, a illuminarci circa i doveri che dobbiamo compiere nella fedeltà alle Costituzioni, ad aiutarci ed a sostenerci nel compimento dei nostri doveri quotidiani per la nostra santificazione persona le, ne1l’edificazione dei membri delle nostre comunità e dei nostri fratelli più poveri per i quali dobbiamo santificarci. In questo spirito celebreremo la carità applicandoci generosamente all’ufficio che ci viene assegnato, anche il più umile, escludendo e combattendo qualsiasi sentimento o considerazione puramente umana.
122- I superiori che sono chiamati ad esercitare in spirito di servizio "la potestà loro conferita per il tramite del ministero della Chiesa" (R. D. 13) espleteranno il loro ufficio in spirito di fede e di amore, di prudenza e di saggezza, di pazienza e di comprensione in ascolto dello Spirito, mossi unicamente dal bene e dall’amore dei propri confratelli.


CAPITOLO XV
LA NOSTRA VITA COMUNITARIA


“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt. 18, 20).
“La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede
avevano un cuor solo ed un'anima sola” (Atti 4, 32).
123- Nella preghiera sacerdotale dell’ultima cena Gesù pregò il Padre perchè tutti quelli che avrebbero creduto in Lui “fossero una sola cosa”. L’anelito supremo di Gesù era che tutti i suoi discepoli formassero “una sola famiglia, un cuor solo ed un'anima sola”.
Noi Missionari della Divina Redenzione realizziamo con la nostra consacrazione questo ideale sublime con una vita che esprime la vocazione battesimale nella sua intima essenza.
Il battesimo ci ha inseriti in Cristo Gesù, siamo diventati membri gli unì degli altri con a capo Cristo. La nostra vita comunitaria deve riflettere l’unione misteriosa della Trinità e nello stesso tempo manifestare in forma visibile il mistero della Chiesa, Corpo mistico di Cristo.
124- La nostra consacrazione ci unisce con tutti i confratelli in intima comunione di vita; con la povertà abbiamo accettato di mettere in comune tutti i beni di cui potremmo disporre, con la castità apriamo il nostro cuore all’amore verso i nostri confratelli, aiutando1i e comprendendoli con gli stessi sentimenti con cui Cristo li ama; con l’obbedienza siamo uniti a tutti nel vincolo fraterno dell’adempimento della Volontà del Padre. In tal modo si vince la lotta contro i tre maggiori pericoli che ostacolano l’amore fraterno: egoismo, superbia e schiavitù delle passioni, nello spirito delle beatitudini evangeliche: beati i puri ed i miti di cuore.
125- Il fondamento della stabilità di una comunità religiosa è costituito dalla comunione dei fratelli tra loro stretti in unità tanto intima e profonda da tendere, per quanto è possibile, a formare un cuor solo e una mente sola in Cristo e nello spirito dell’unico nostro carisma di fondazione. Questa comunione, frutto della consacrazione religiosa e animata dallo spirito del Vangelo, nutrita dalla preghiera, evidenziata da una generosa mortificazione, è caratterizzata dalla gioia e dalla speranza che zampillano dalla fecondità della croce (Cfr. E.E. e E.T. 41), che costituiscono l’essenza della nostra spiritualità.
126- Per noi religiosi la comunione in Cristo si esprime in modo stabile e visibile nella comunione di vita che deve essere modellata sullo spirito della Casa di Nazaret. Ognuno di noi è tenuto a vivere, in forza della consacrazione religiosa, in comunità, qua1unque sia la sua opera di apostolato, sotto l’autorità del superiore locale. La vita comune comporta anche una condivisione quotidiana di vita strutturata secondo le norme dettate dalle Costituzioni ed approvate dal Superiore Generale. Queste implicano condivisione di preghiera, di lavoro, di cibo, di tempo libero, uno stesso spirito, “rapporti di amicizia, cooperazione nello stesso apostolato e mutuo sostegno in una comunità di vita scelta per una migliore sequela di Cristo”. Sono questi i più potenti fattori che assicurano l’intima comunione in un progresso quotidiano (E.T. 39).
Questa nostra capacità di vivere la vita comune con le sue gioie e le sue pene quotidiane, nello spirito di una autentica famiglia, si. rallegra e gioisce della presenza del Signore in mezzo a noi (Mt. 18, 20), mediante l’amore di Dio riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo (Rm. 5, 5).
Questa unità, prodotta dalla grazia e da un autentico amore fraterno, è fonte di energie e di abbondanti frutti apostolici.
127- I religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsi senza licenza del Direttore locale. Se si tratta di una assenza prolungata, il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere a un religioso di vivere fuori della casa religiosa della Congregazione, una per non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio, o di apostolato da svolgere a nome della Congregazione (Cfr. Can. 665, 1); in questi ultimi casi il religioso deve però conservare il rapporto con una nostra Comunità, rimanendo periodicamente in essa, se possibile, per qualche tempo.
128- Non c’è vera comunità senza una viva e profonda vita eucaristica, perchè è l’Eucaristia che costruisce la vera comunità. Dobbiamo impegnarci non solo a custodire col massimo onore l’Eucaristia nei nostri oratori, ma partecipare alla celebrazione e alla adorazione eucaristica come alimento necessario non solo alla nostra pietà personale, ma soprattutto a quella comunitaria. Svilupperemo pertanto in noi la comunione fraterna aiutandoci l’un l’altro con la preghiera, con l’esempio e il consiglio, tutti protesi al raggiungimento dell’ideale comune della santità e dell’apostolato. Ad imitazione di Cristo che ci ha amato e ha dato la vita per noi (Gal. 2, 20) coltiveremo tra di noi rispetto e comprensione promovendo la concordia e l’intesa comune nell’atteggiamento di servizio e nello spirito della più profonda umiltà e carità.
129- In questo spirito ci sforzeremo di amare la nostra comunità e di vivere insieme nella serenità e nella gioia fraterna. Considereremo la comunità come una vera famiglia procurando di assentarci meno che sia possibile, sforzandoci di essere sempre presenti agli atti comuni e di non rimanere fuori casa se non per giusti motivi e sempre con la previa autorizzazione del superiore della casa,
130- Il silenzio, la discrezione e la prudenza devono creare e favorire l’atmosfera religiosa nella comunità. Sarà cura pertanto dei superiori destinare nella casa una parte esclusivamente per i confratelli, riservata alla Clausura.
131- Terremo in considerazione particolarmente i confratelli più anziani, malati e bisognosi di cure e in difficoltà morali. Ciascuno di noi curerà di essere angelo di conforto, guida premurosa e sostegno non solo col consiglio, ma anche col prestare il nostro aiuto e le nostre cure come a Gesù stesso, convinti che gli ammalati, con il merito del loro sacrificio e delle loro sofferenze non solo contri-buiscono all’efficacia del nostro apostolato, ma attirano sulla nostra Comunità particolari benedizioni del Signore, rivelando un autentico spirito di famiglia.
132- Sarà nostro dovere ricordare i nostri Confratelli defunti non solo nelle preghiere personali, ma anche con la celebrazione di S. Messe comunitarie ed altre forme di suffragio. Nel direttorio abbiamo stabilito i suffragi che tutti, i confratelli sono tenuti ad offrire in occasione della morte, del trigesimo e nell’anniversario de) loro transito. Un particolare pensiero avremo anche non solo per i genitori dei religiosi, ma anche per i congiunti, amici e benefattori, come disposto e stabilito nel direttorio (Cfr. Direttorio Capitolo XX).
133- Il direttore della comunità rappresenta Cristo. Essendo tutti membri gli uni degli altri ci sentiamo uniti come in Cristo stesso, nel direttore che lo rappresenta in mezzo a noi.
Come tale egli farà sentire tutta la sua premura paterna per i confratelli, in spirito di carità e di umiltà, con cuore aperto alle necessità e bisogni.

CAPITOLO XVI
LA NOSTRA VITA DI PREGHIERA


“Rimanete in Me e Io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in Me. Io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in Me e lo in lui fa molto frutto, perchè senza di Me non potete far nulla” (Gv. 15, 4-5).
134- Non si può vivere la vita religiosa nella sua essenza senza una profonda vita di preghiera individuale, comunitaria e liturgica (Cfr. E.E. 28). Noi religiosi della Divina Redenzione, avendo abbracciato concretamente una vita di consacrazione totale siamo chiamati a conoscere il Signore Risorto con una conoscenza ca1 da, persona le, come uno con cui si è in comunione intima, come afferma S. Giovanni. : "Questa è la vita eterna, che conoscano Te, l’unico vero Dio e Colui che hai mandato, Gesù Cristo" (Gv. 17, ). Questa conoscenza, frutto di una pro-fonda esperienza di amore, produce nell’animo pace e gioia indicibili (1 Pt. 1, 8).
135- Questa gioia, frutto dell’amore e della conoscenza intima di Gesù, si esprime sopratutto nell’incontro individuale e comunitario, che si celebra nel dialogo con Dio nella preghiera. E’ in questo dialogo sostanziato d'amore che noi religiosi troviamo “a concentrazione del cuore in Dio”che unifica tutta la nostra vita e la nostra missione.
Saremo premurosi di trasformarci innanzitutto in apostoli di preghiera e di sacrificio per attirare sul nostro lavoro l’abbondanza della linfa vitale della grazia che assicura l’efficacia del nostro ministero, particolarmente in mezzo alla gioventù, alla quale dobbiamo comunicare Cristo.
136- La vita di Gesù fu essenzialmente contemplativa e intensamente apostolica. Gesù seppe trovare momenti di silenzio, di ritiro dal mondo e di raccoglimento più intimo col Padre pur nel suo continuo apostolato durante la vita pubblica. Sui suo esempio anche noi dobbiamo avvertire il bisogno di trovare dei momenti privilegiati di raccoglimento per approfondire la nostra unione più intima con Dio in Cristo Gesù (Le, 5, 16).
Il Divino Maestro seppe scandire le azioni più solenni della vita pubblica facendole precedere da una profonda unione col Padre cercata nella solitudine (Le. 6, 12-13). Così anche noi dobbiamo privilegiare una visione contemplativa delle cose, per cui Dio si rivela nella fede nei momenti più importanti della nostra vita personale ed apostolica.
È questa la dimensione contemplativa che la Chiesa e il mondo hanno diritto di attendersi da noi religiosi per il fatto stesso della nostra consacrazione totale e radicale al Cristo.
137- Memori di quanto raccomanda Paolo VI: “La fedeltà alla preghiera quotidiana resta sempre una necessità di fondo per ogni religioso, la preghiera deve occupare un posto di primo piano… nella nostra vita” (E.T. 45), anche noi daremo alla preghiera la massima importanza, riservando momenti prolungati "all’adorazione esclusiva del Padre, nell’amore per Lui e in un ascolto silenzioso dinanzi a Lui" (E.E. 29).
Fedeli allo spirito di quanto prescrive la Chiesa la quale vuole che noi religiosi abbiamo come suprema regola di vita la sequela di Cristo proposta dal Vangelo, sarà primo e particolare dovere di tutti noi religiosi la contemplazione delle verità divine e la costante unione con Dio nell’orazione (Can. 662-663, 1).
Profondamente convinti della necessità vitale della preghiera come il respiro della nostra anima, faremo ogni sforzo per essere uomini di preghiera, anzi preghiera vivente, ben persuasi che la fedeltà alla preghiera e il suo abbandono sono il paradigma della vitalità o della decadenza della vita religiosa, come eloquentemente dimostra la storia (Cfr. E.T, 42).
138- Siamo chiamati a pregare sempre, senza mai scoraggiarsi, come esorta S. Paolo. Come apostoli e missionari della Divina Redenzione dobbiamo impegnarci ad acquistare il gusto della preghiera, ad assaporare la gioia dell’intima unione con Cristo Gesù, nostro Divino Salvatore. È questa la scoperta che siamo chiamati a compiere; intimità divina, esigenza di adorazione, bisogno di intercessione per noi e per gli altri ed in modo particolare per i giovani affidati alle nostre cure.
L’esperienza della santità cristiana dimostra la fecondità della preghiera, nella quale Dio si manifesta allo spirito e al cuore dei suoi servitori (E.T. 43). Nella misura in cui ci sforzeremo di vivere nella intima unione con Lui, il Signore ci donerà una più profonda conoscenza di se stesso nel fuoco dell’amore.

139- A1imenteremo la nostra fede e la nostra pietà con l’ascolto della Parola di Dio, non solo nel momento privilegiato della celebrazione eucaristica quotidiana ed in modo particolare nel giorno dei Signore, ma anche nell’assidua lettura e meditazione della Sacra Scrittura, luce che illumina l’intelligenza con la verità divina e dona, sotto l’influsso dello Spirito Santo, al le nostre anime la sapienza del cuore facendoci conoscere più chiaramente la volontà di Dio e conferendoci forza e disponibilità per compierla con fedeltà e amore.
140- L’Eucaristia deve essere il centro ed il cuore delle nostre Case, così come della nostra vita. Dalla sua presenza e dal suo frequente contatto attingeremo forza, efficacia e perseveranza per la nostra azione apostolica. La partecipazione quotidiana alla celebrazione dell’Eucaristia e alla santa Comunione accresceranno in tutti i membri della casa io spirito di comunione fraterno e la gioia della vita comune. Molto gioveranno poi l’adorazione eucaristica quotidiana, le frequenti visite a Gesù sacramentato ed altre pie pratiche eucaristiche che ci faranno gustare più profondamente la presenza di Gesù in mezzo a noi.  In tal modo la nostra vita religiosa, apostolica e caritativa sarà impregnata di questo spirito che assume, specifica ed orienta tutto a Cristo, quale elemento unificatore contemplativo attivo.
141- La Comunità, fedele all’insegnamento della Chiesa, coltivando assiduamente lo spirito di preghiera, dedicherà almeno mezza ora ogni mattino alla meditazione e celebrerà con raccoglimento e fervore ogni mattina le lodi e ogni sera Vespri e compieta, fermi restando gli obblighi per ì chierici derivanti dalla loro ordinazione, conforme all’articolo 276, 3 del Codice di diritto canonico, di celebrare ogni giorno la liturgia delle ore secondo i libri liturgici approvati.
142- Convinti che siamo ogni giorno in cammino di continua conversione, ogni religioso, consapevole delle proprie fragilità e della sua umana debolezza, sì sforza di non trascurare l’esame di coscienza quotidiano, coltivando la correzione fraterna nella gioia del reciproco perdono, predisporrà di accostarsi con frequenza e con sincero pentimento al sacramento della riconciliazione almeno ogni quindici giorni.
143- Allo scopo di conservare il fervore della intima unione con Dio e progredire più speditamente nella vita della perfezione religiosa saremo fedeli, alla direzione spirituale, al ritiro mensile e agli esercizi spirituali annuali, che costituiscono un tempo forte dello spirito. Il buon religioso accoglierà questi momenti di grazia come un dono dello Spirito Santo, che li aiuterà a scrutare meglio la Volontà di Dio alla luce della sua Parola onde compierla fedelmente nello sforzo costante verso la propria santificazione.
144- Noi Missionari della Divina Redenzione, come figli prediletti di Maria, in ossequio al nastro motto programmatico, saremo lieti di coltivare una tenera e filiale devozione verso la Madonna onorandola non solo con la devota recita del santo rosario ogni giorno, ma sforzandoci di studiare i suoi privilegi e i dogmi mariani, nonché la sua eccelsa santità per imprimere nei nostri cuori la sua venerata imma-gine con la imitazione delle sue virtù. La Vergine Consolatrice del Carpinello è la principale Patrona della nostra Congregazione; coscienti di questo privilegio saremo apostoli nel diffonderne la devozione non soltanto nelle nostre case e tra ì ragazzi e giovani, ma dovunque saremo chiamati a svolgere il nostro apostolato presso il popolo di Dio.


CAPITOLO XVII
SPIRITO DEL NOSTRO IMPEGNO APOSTOLICO


“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato ad annunziare ai poveri il lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a predicare un anno di grazia del Signore”
(Lc. 4, 18-19 e Is. 61, 1-2).


145- Come Missionari della Divina Redenzione dobbiamo portare nel nostro lavoro apostolico lo stesso stile di Gesù, il quale fu inviato dal Padre a salvare le anime con la sua immolazione totale, riconquistando l’umanità perduta con l’offerta del suo preziosissimo sangue sull’altare della Croce.
Il nostro apostolato sarà l’esplosione di un ardente amore a Gesù Crocifisso, alimentato da una profonda vita interiore, testimoniato ed impreziosito dal nostro quotidiano sacrificio.
146- Animati da questo spirito affronteremo difficoltà, sacrifici e prove inerenti alla nostra missione con fortezza d'animo e con ardimento sapendo di contare non sulle nostre povere e deboli forze, ma su Dio, come affermava Paolo Apostolo: “Tutto posso in Colui che mi dà la forza, e la mia sufficienza mi viene da Dio. Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non però che da noi stessi siamo capaci dì pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio” (2Cor. 3, 4-5). Più saremo convinti di non poter far nulla senza l’aiuto di Dio, più il nostro apostolato sarà efficiente e produrrà frutti abbondanti di conversione e di salvezza delle anime.
147- Eviteremo la tentazione dell’efficientismo e dello attivismo, ma agiremo con le ginocchia piegate in atteggiamento di fervorosa eri umile adorazione, con una mano stretti a Gesù e con l’altra aperta ai nostri fratelli, per donare loro quella vita di grazia e di amore che deve sovrabbondare in ciascuno di noi: “sono venuto a dare la vita e a darla abbondantemente” (Gv. 10,10).
148- Spinti da queste profonde convinzioni ci adopereremo con tutte le forze ad approfondire la nostra preparazione dottrinale, teologica, morale, pedagogica e didattica, pastorale e professionale per poter svolgere con competenza ed efficacia la nostra missione di educatori secondo le esigenze del nostro tempo e delle situazioni particolari delle anime a cui siamo mandati dalla Chiesa e dai nostri superiori.
149- Nel nostro apostolato ci atterremo, in fraterna comunione di fede e di amore, alle ispirate direttive del Santo Padre e dei Vescovi, per una pastorale di insieme, in conformità ai programmi delle chiese dove siamo chiamati a svolgere il nostro ministero, per meglio collaborare al trionfo del Regno di Dio nelle anime, soprattutto in quelle dei giovani (Cfr. Can. 678).
150- Nella nostra missione a favore dei fratelli più poveri, emarginati e bisognosi, dobbiamo essere guidati unicamente dal desiderio di comunicare loro la vita di grazia, l’amore verso Gesù Redentore inviato dal Padre per redimere l’uomo e restituirgli la dignità di figli di Dio.
151- Ogni direttore avrà cura di organizzare e far partecipare i propri confratelli a corsi di aggiornamento di carattere diocesano, regionale o nazionale che corrispondano al nostro apostolato specifico a favore della gioventù più bisognosa.
152- Si abbia cura di affidare incarichi specifici e le varie opere assistenziali a religiosi che dimostrano peculiari attitudini ed inclinazioni rispondenti all’apostolato che dovranno svolgere.
153- Sarà nostro particolare impegno collaborare in spirito di umiltà e di docilità alle ispirazioni dello Spirito Santo con prudenza e spirito di fede alle opere dirette dalle Piccole Apostole della Redenzione, aiutandole spiritualmente e sostenendole con senso di equità e di equilibrio secondo le convenzioni stipulate tra il Superiore Generale dell’una e dell’altra parte.
154- I superiori e gli animatori dei nostri giovani nei vari seminari si sforzeranno di preparare i religiosi allo spirito e alla pratica delle virtù inerenti ai diversi generi di apostolato, in modo particolare allo spirito di sacrificio, di pietà sincera e soda, di amore al lavoro e alla disciplina, allo spirito di comprensione e di bontà, all’ordine e al dominio di sé.


CAPITOLO XVI
IL CAMPO SPECIFICO DEL NOSTRO APOSTOLATO


“Chi accoglie anche uno di questi bambini nel mio nome accoglie Me” (Mt. 18, 5).
Accoglienza, formazione religiosa, morale, intellettuale e civile dei fanciulli, preadolescenti, adolescenti e giovani più bisognosi e poveri.
155- I fanciulli accorrevano a Gesù che li accoglieva con bontà ed amore di predilezione, e sgridava i discepoli che, per non essere molestati, li volevano allontanare da sé.
Il comportamento e l’insegnamento di Gesù costituiscono per noi il fondamento e la regola del nostro carisma apostolico. Nella gioiosa fedeltà all’esempio di Gesù anche noi, fin dalle origini della nostra Opera, siamo impegnati in questo settore specifico con le due nostre famiglie religiose: i Missionari e le Piccole Apostole della Divina Redenzione, ognuno nel proprio settore distinto dall’età e dalla preparazione. Le Suore dall’infanzia fino all’età della preadolescenza; noi Missionari della Divina Redenzione dalla preadolescenza fino alla giovinezza.
156- Convinti che la famiglia è il luogo privilegiato per la educazione e formazione dei fanciulli e della gioventù, influiremo con tutti i mezzi a nostra disposizione per aiutare la formazione di famiglie cristiane perchè trasformino, come vuole il Concilio, le famiglie in "chiesa domestica". Formando genitori profondamente cristiani avremo anche risolto in radice il gravissimo problema della infanzia e della fanciullezza abbandonata.
Collaboreremo all’istituzione e funzionamento dei Consultori Familiari, all’assistenza e formazione cristiana dei fidanzati e delle giovani mamme, aiu-tandole così a risolvere i problemi delle coppie di sposi in tutto quello che possa essere utile per i genitori che li aiuti a compiere responsabilmente la loro delicata e tanto importante missione educativa.

CAPITOLO XIX
SETTORI PRIVILEGIATI DEL NOSTRO
APOSTOLATO FORMAZIONE SPIRITUALE


157- Convinti che la nostra missione non è sostitutiva, sa una necessaria supplenza alle carenze educative che la fanciullezza e la gioventù incontrano nella famiglia e nella società, noi sceglieremo nel nostro apostolato i seguenti settori e metteremo particolare impegno nel coltivare negli adolescenti e giovani la vita cristiana fondata su una calda amicizia con il loro amico Gesù.
Procureremo di:
- stimolare in essi lo studio della parola di Dio (in particolare del Vangelo);
- orientarli all’uso saggio della direzione spirituale e alla partecipazione ai gruppi di preghiera;
- sviluppare nei ragazzi e nei giovani una filiale devozione alla Madonna, fondata non solo sulla conoscenza dei dogmi e dei privilegi di Maria, ma in modo particolare sulla imitazione delle sue virtù;
- promuovere ritiri, scuole e incontri di preghiera per l’orientamento vocazionale alla vita sacerdotale e di speciale consacrazione (con particolare riferimento alle nostre due Famiglie Religiose);
- preparare un' equipe di missionari per la predicazione di missioni ai ragazzi e giovani - ritiri specializzati per preadolescenti - adolescenti e giovani etc. ;
- Istituzioni di case di ritiri per ragazzi e giovani.

158- SETTORE SOCIALE - CRISTIANO:
Promuoveremo:
- oratori giovanili, centri ricreativi, campi scuola, assistenza post-scolastica, scuole professionali o centri tecnici;
- case per i giovani operai e case famiglie per i giovani lavoratori;
- laboratori protetti per handicappati e giovani invalidi, centri medico psico-pedagogici e consultori familiari per venire incontro alle famiglie; tutte le opere necessarie ed utili per aiutare i nostri fratelli più bisognosi e in difficoltà sia in Italia che nel Terzo Mondo, come pure in terra di missione;
- missioni estere attività educativa e formativa nei paesi del Terzo Mondo e nei paesi ancora infedeli.

CAPITOLO XX
IL NOSTRO IMPEGNO MISSIONARIO


159- Per vocazione noi tutti siamo chiamati da Dio, dalla Chiesa e dal nostro specifico carisma e spiritualità a portare ai nostri fratelli “più poveri fra i poveri” il messaggio evangelico di salvezza e di redenzione umana, spirituale e morale.
160- Uniformandoci completamente ai desideri degli ultimi sommi Pontefici: Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, anche noi vogliamo essere in prima linea nello sforzo missionario presso tutti i popoli ed in particolare secondo le scelte suggerite dai documenti di “Medellin” e di “Puebla” e dell’ultima enciclica del Papa Giovanni Paolo II: "Sollecitudo Rei Socialis".
161- In conformità allo spirito di origine della nostra Opera, la nostra scelta preferenziale missionaria è per i fanciulli più poveri, orfani ed abbandonati, handicappati, emarginati ed esclusi dalla società, come abbiamo fatto per i “gamines” in Colombia.
162- Tutti i religiosi, sia Sacerdoti che Fratelli, volendo vivere in pienezza la loro vocazione, devono essere disponibili a lasciare la propria patria e andare dovunque il bisogno lo esige per il bene delle anime.
163- Il Superiore, nell’invitare il religioso a partecipare e a dare il proprio contributo al nostro impegno missionario all’estero, terrà conto, con illuminata prudenza, della salute, formazione e inclinazione nonché della sua preparazione tecnica o specifica.
164- Qualora fossimo invitati o sollecitati a svolgere il nostro apostolato all’estero, confidando nell’assistenza del Signore che non farà mai mancare il suo aiuto, dobbiamo dimostrare, con spirito di fede e di carità, piena disponibilità accettando con generosità di lasciare la patria per recarci ad aiutare i fratelli più poveri in terre lontane.
165- Avremo costantemente presente la natura e le esigenze particolari dei paesi dove dovremmo svolgere il nostro apostolato, evitando di voler imporre cultura e costumi propri, sforzandoci di adattarci alla loro mentalità, con pieno senso di condivisione.
166- Sarà cura dei promotori vocazionali e formatori di educare e orientare i giovani alle dimensioni missionarie della nostra Famiglia religiosa, instillando in loro interesse ed amore per le missioni, incitandoli e spronandoli ad aiutare i nostri missionari non solo con la preghiera ed i sacrifici, ma anche con tutte le iniziative che lo zelo nelle anime suggerirà.


CAPITOLO XXI
SEPARAZIONE DALLA CONGREGAZIONE


167- Il religioso di voti temporanei, allo scadere degli impegni assunti, può non chiedere la rinnovazione ed uscire liberamente dalla Congregazione; come anche il Superiore Generale, per giusta e ragionevole causa, può non ammetterlo alla rinnovazione.
168- L’assenza illegittima del religioso dalla Comunità o il mancato rientro dello stesso, allo scadere del motivo che ha giustificato l’assenza, costituisce per il religioso una grave infedeltà e a seguito di ammonizione ufficiale è motivo sufficiente per dare inizio alla procedura di dimissione.
169- Il superiore generale con consenso del suo consiglio può concedere per motivi gravi, su richiesta di un religioso di voti perpetui, l’indulto di esclaustrazione, per un periodo di tempo determinato, fino a un massimo di tre anni, durante il quale l’esclaustrato perde la voce attiva e passiva. Se il chierico è in “sacris” per la esclaustrazìone è necessario il previo consenso del Vescovo della diocesi in cui dovrà dimorare (Cfr. can. 686, 1). Terminato questo periodo il religioso deve rientrare in Comunità. Una eventuale proroga dell’indulto è riservata alla Santa Sede.
Per cause gravi, l’esclaustrazione può essere anche imposta a! religioso dalla Santa Sede su richiesta del Superiore Generale (Cfr. Can. 686, 3).
170- Si può dimettere un religioso dalla Congregazione per causa grave e proporzionata, osservate le condizioni e prescrizioni del Diritto (Cfr. Can. 694-703), sempre in armonia con i principi della giustizia e della carità.
171- Coloro che legittimamente escono dalla Congregazione o ne sono legittimamente dimessi non possono nulla esigere dalla Congregazione stessa per qualunque at-tività in essa compiuta. La Congregazione tuttavia deve osservare l’equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa.
172- Per tutti i casi di separazione dalla Congregazione si osservino le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico (Can. 684 - 704).

PARTE  SECONDA

GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE


“Sono venuto a servire e non a essere servito” (Mt. 20, 28).
“Il più grande di voi sia il vostro servo” (Ut.  23, 11).
“Chi ascolta voi ascolta me” (Lc. 10, 16).
173- I superiori nell’Istituto religioso hanno il compito specifico dell’animazione spirituale e pastorale, essi devono sentirsi e venire accolti primariamente quali guide per la crescita simultaneamente spirituale e apostolica di ciascuno e dell’intera Comunità (D. C. 16).
Il loro ruolo e il loro servizio si accostano per analogia alla triplice funzione pastorale, cioè di insegnare, santificare e governare dei Vescovi, senza peraltro confondere o equiparare l’una e la altra autorità (MR. 13). Scopo precipuo del governo della Congregazione è quello di fare ogni sforzo per costruire una Comunità unita in Cristo, nella quale ogni membro si impegna a cercare Dio sopra ogni altra cosa nell’intento generoso di compiere con fedeltà ed amore la missione di Cristo per la salvezza delle anime, specialmente dei fanciulli e dei giovani più poveri e bisognosi.
174- Nella consapevolezza che il superiore legittimo ha ricevuto l’autorità da Dio, mediante la Chiesa, che ha approvato la nostra Congregazione, ogni religioso, mosso e guidato dallo Spirito Santo, sull’esempio di Gesù che disse: “Chi ascolta voi, ascolta Me” (Lc. 10, 16), è tenuto a sottomettersi ai superiori in spirito di fede e di amore (Cfr. Can. 601 - 618).
175- Essendo la Congregazione un Istituto religioso clericale i Superiori saranno sempre sacerdoti. I Fratelli Religiosi potranno assumere quegli uffici e mansioni che a loro più si addicono e non comportano nessuna giurisdizione ecclesiastica.

CAPITOLO XXII
IL SUPERIORE GENERALE


176- I Missionari della Divina Redenzione sono tenuti a sottomettersi docilmente e filialmente al Sommo Pontefice, come loro Padre anche in forza del voto di obbedienza (Cfr. Can. 5. 90, 2); riconoscano in lui, come vicario di Cristo, l’unico maestro e pastore universale della Chiesa. Con piena disponibilità ne accolgano il magistero e inculchino nei giovani il suo ispirato insegnamento, sforzandosi di attuare con fedeltà e amore le sue paterne direttive.
177- Il Superiore generale è il padre di tutta la famiglia dei Missionari della Divina Redenzione, la governa e l’amministra nello spirito del fondatore a norma del diritto universale e di quello particolare delle Costituzioni.
178- L’autorità del Superiore Generale, unitamente a quella del superiore della delegazione e locale, non procede dai membri della Congregazione, ma è ad essi conferita dalla Chiesa, in forza dell’approvazione delle Costituzioni ed in virtù della loro legittima elezione. Essa deve essere esercitata conformemente alle norme della legislazione universale e propria, in spirito di servizio, rispettando la personalità di ciascuno come figlio di Dio (P.C. 14 e E.E. 9).
179- Il Superiore generale, a norma del canone 118, rappresenta la personalità giuridica pubblica dell’intera Congregazione e può operare in suo nome, mentre il superiore delegato la gode per la sua delegazione ed il direttore locale per la sua casa.
180- Il Superiore generale, interprete fedele dello spirito del fondatore, docile alla volontà di Dio nell’adempimento del suo delicato ufficio, metterà tutto l’impegno di- esercitare verso i religiosi, quali figli di. Dio, il servizio del l’autorità con dolcezza unita a paterna fermezza nell’intento di suscitare in essi obbedienza volontaria,  filiale e concorde collaborazione per il bene della Congregazione e della Chiesa, fermo restando in lui il diritto di decidere e di comandare ciò che va fatto (Cfr. Can. 618).
181- Il Superiore generale nell’adempimento della sua difficile e delicata missione curerà di stabilire con i religiosi rapporti di amicizia e di paterna bontà, ascoltandoli volentieri, dialogando con essi per conoscere i loro bisogni spirituali e temporali, mostrando interesse per le loro situazioni particolari, condividendo le loro preoccupazioni, offrendo comprensione ed aiuto nei loro molteplici problemi e necessità. Farà tutto il possibile di promuovere il bene spirituale e temporale della Congregazione, interessandosi delle singole delegazioni e case, vigilando con prudenza e fortezza, unita a paterna bontà per conservare ed accrescere tra i membri lo spirito religioso e la fedeltà nell’osservanza delle Costituzioni.
Sosterrà con illuminata saggezza l’autorità degli altri superiori procurando che in ogni comunità regni concordia e pace.
182- Il Superiore Generale e gli altri Superiori diano con frequenza ai loro religiosi il nutrimento della Parola di Dio e l’indirizzino alla celebrazione della Sacra Liturgia. Siano di esempio nel coltivare le virtù e ne 1l’osservare le leggi e le tradizioni del nostro Istituto; provvedano in modo conveniente a quanto occorra loro personalmente; visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie; riprendano gli irrequieti, confortino i timidi e con tutti siano pazienti (Cfr. Can. 619).
183- Il Superiore generale viene eletto dal Capitolo generale, per un periodo di sei anni, dovrà avere dieci anni di professione perpetua, e almeno 40 anni di età; inoltre deve essere sacerdote, dotato di spirito di prudenza, di pietà, di equilibrio, di santità di vita e di amore alla Congregazione e inoltre deve possedere spiccate doti di governo, deve distinguersi per l’amore alla Chiesa.
Potrà essere riconfermato solo per un secondo sessennio consecutivo.
184- Il Superiore generale esercita autorità ordinaria di governo su tutte le delegazioni e le case e su ogni singolo religioso. I superiori delegati, nell’ambito delle loro delegazioni; i superiori locali nelle singole case di cui sono responsabili (cfr. Can. 622). Inoltre spetta al Superiore generale concedere a tutti i religiosi della Comunità la licenza di pubblicare scritti che riguardano questioni di religione o di costumi (Cfr. Can. 832).
185- Il Superiore Generale nell’esercizio della sua autorità è coadiuvato dal suo Consiglio, che l’assiste nel suo lavoro e gli presta una intelligente e responsabile collaborazione nella sua attività e nelle decisioni da prendere per il bene della Famiglia religiosa.
186- Il Superiore Generale ha bisogno del consenso del Consiglio:
a) per la erezione e soppressione delle Delegazioni;
b) per l’apertura di nuove case e la soppressione delle case esistenti o per la modifica dello scopo o della finalità delle case già esistenti, a norma delle leggi universali della Chiesa.
c) per l’erezione, i1 trasferimento o la soppressione della casa di noviziato;
d) per la convocazione del Capitolo generale;
e) per l’approvazione delle Delegazioni e delle decisioni dei Consigli delle varie Delegazioni;
f) per la nomina del sostituto di un membro del Consiglio generalizie qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare uno di essi;
g) per la nomina del segretario generale, del procuratore e del postulatore generale;
h) per la nomina dei Delegati, degli assistenti delegati per le visite alle Delegazioni o ad altre circoscrizioni;
i) per la cessazione degli incarichi affidati ai Padri, concernenti specifici settori di apostolato, come pure dei Padri incaricati di fare visite ispettive alle Delegazioni o ad altre opere della Congregazione.
j)  per l’alienazione dei beni mobili o immobili di proprietà della Congregazione, tenendo conto delle leggi universali della Chiesa e delle Costituzioni ;
k) per la determinazione dei prestiti o debiti da contrarre e per tutte le altre operazioni, come pure per tutti gli altri casi stabiliti dalie leggi universali della Chiesa e dal Diritto proprio.
l) per altri casi,  in cui è richiesto il consenso del Consiglio,  sia dalle leggi universali della Chiesa, che dal Diritto proprio,
m) per concedere al professo di voti temporanei l’indulto di abbandonare la Congregazione (Cfr. Can. 688, 2).
n) concessione di autorizzazione di prestiti o di debiti che si rendono necessari per l’amministrazione straordinaria nelle Delegazioni.
187- Il Superiore generale e il suo Consiglio in caso di dimissioni di un membro della Congregazione decidono collegialmente a norma del Diritto (Cfr. Can. 686, 1).
Il Superiore generale sottoporrà, inoltre, al suo Consiglio tutte le decisioni più importanti e tutte le volte che lo richiederà il bene e l’interesse della Congregazione.
188- È dovere del Superiore generale visitare personalmente o a mezzo degli altri Consiglieri o Visitatori delegati, tutte le case della Congregazione, almeno ogni tre anni, ogni qualvolta si renda necessario o egli stesso lo crederà opportuno. Nel caso in cui si renda necessario nominare un Visitatore generale per tutta la Congregazione, il Superiore generale deve avere il consenso del suo Consiglio.
189- Scopo della visita è quello di accertarsi che tutto proceda secondo lo spirito e la regolarità della vita religiosa, nella disciplina e nell’amministrazione delle case a norma delle Costituzioni. Sarà pure compito del Visitatore correggere gli eventuali abusi e promuovere la regolarità nello spirito della Congregazione con discrezione, carità e prudenza.
190- Il Superiore generale può dispensare, nei casi particolari, nei tempi determinati, per giuste ragioni, i religiosi o anche tutta una Comunità dalla osservanza di qualche punto disciplinare delle Costituzioni.
191- Se il Superiore generale per gravi motivi venisse nella determinazione di rinunciare al suo mandato, esponga le sue ragioni alla Santa Sede alla quale spetta giudicare se accettare o meno la rinuncia.

CAPITOLO XXIII
IL CONSIGLIO GENERALZIO


192- Nel governo della Congregazione il Superiore generale è coadiuvato da quattro Consiglieri che costituiscono con lui, sotto la sua presidenza, il Consiglio generalizio.
193- I Consiglieri devono essere religiosi:

a) di almeno trentacinque anni di età e dieci anni di professione perpetua;
b) dotati di dottrina e di spiccata virtù, di prudenza e capacità nel trattare gli affari della Congregazione.

194- Consiglieri inoltre:
a) come singoli non godono alcuna autorità sui religiosi o su qualunque casa della Congregazione;
b) durano in carica sei anni e possono essere rieletti per un altro sessennio.
Se durante il sessennio un consigliere decadesse dal suo ufficio per morte o per rinuncia accettata dal Superiore generale col suo Consiglio, oppure per la partenza per le missioni, gli succederà un religioso nominato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio avente le doti necessarie alla missione da svolgere. Egli durerà in carica fino al nuovo capitolo.
195- Il Consiglio non gode di una autorità ordinaria, ma collabora con il Superiore generale nell’animazione e nella guida della Congregazione. E ' dovere dei Consiglieri formare, con il Superiore generale "un cuor solo ed un' anima sola" (Atti 4, 32), impegnandosi a sostenere presso ì religiosi l’autorità del Superiore generale.
196- I Consiglieri, in caso di dissenso per eventuale deliberazione ria prendere, potranno esporre le proprie ragioni con libertà, salvaguardando sempre il rispetto e la venerazione.
Le de libere in consiglio si prendono a maggioranza assoluta e a votazione segreta: ognuno vota liberamente e in coscienza.
197- Il Consiglio dovrà individuare e studiare i vari problemi suscitati e richiesti dal bene comune della Famiglia religiosa, coopera a creare un clima di fraterna comunione tra le diverse Delegazioni e case, portando un valido contributo nella organizzazione delle varie attività esigite dal progresso e dalla maggiore efficacia dell’apostolato che la nostra Congregazione è chiamata a svolgere per meglio attuare il nostro carisma.
198- I Consiglieri risiedono nella Casa Generalizia, condividendo e collaborando col Superiore Generale al governo della Congregazione con il loro saggio parere e con il loro voto sulle varie pratiche esaminate.
199- Ogni consigliere potrà avere affidato un settore specifico nell’ambito dell’apostolato della Congregazione (formazione permanente, pastorale giovanile, vocazionale, missioni, ecc. . . Ogni consigliere disimpegnerà il suo ufficio sempre alle dirette dipendenze del Superiore generale, in spirito di unione con lui, attenendosi alle sue direttive e sotto la sua responsabilità.
200- I Consiglieri si comporteranno con discrezione e prudenza sulle deliberazioni prese dal Consiglio e su quanto concerne il loro ufficio particolare.
201- Il Consiglio generale tenendo conto del n. 186 delle Costituzioni:
a) viene convocato normalmente ogni mese dal Superiore generale;
b) potrà essere convocato secondo le necessità più volte in un mese, a giudizio del Superiore generale e su richiesta di almeno due consiglieri;
c) tutti i consiglieri devono essere invitati alle riunioni programmate, qualora però, qualcuno di essi, pur invitato per tempo, non potesse intervenire per ragioni particolari, la riunione sarà ugualmente valida.
Per la validità della riunione del Consiglio è necessario che intervenga il Superiore Generale con almeno due consiglieri.

CAPITOLO XXIV
L’ECONOMO GENERALE E L’AMMINISTRAZIONE
DEI BENI DELLA CONGREGAZIONE


La Congregazione, !e Delegazioni, e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e di alienare beni temporali, a norma delle leggi universali della Chiesa e del Diritto proprio, tenendo conto anche delle leggi civili (cfr. Can. 634, 1).
202- Il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio nominerà l’economo generale che potrà essere scelto tra gli stessi consiglieri, oppure tra i religiosi con almeno dieci anni di professione perpetua, che abbiano possibilmente una età non inferiore ai 40 anni.
L’Economo generale termina il suo incarico al termine del mandato del Superiore Generale.
203- Compito dell’economo generale è quello di amministrare, sotto la direzione del Superiore generale e la vigilanza del Consiglio, tutti i beni mobili ed immobili della Congregazione, come pure controllare i bilanci, attivi e passivi delle Delegazioni e delle singole Case. Per ovvi motivi è bene che l’economo rimanga in carica per periodi abbastanza lunghi per acquistare esperienza e competenza negli affari amministrativi.
Nel caso in cui fosse impedito o morisse prima della scadenza del compito affidatogli verrà sostituito da un altro religioso sempre di professione perpetua e che abbia le doti richieste, nominato dai Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.
204- I compiti specifici dell’economo generale devono essere assolti secondo le norme indicate dal Direttorio.
Vigilerà perchè i superiori delle singole Delegazioni, come pure gli economi locali, presentino i i resoconti prescritti dalle Costituzioni al Consiglio generale.
205- L’economo avrà cura di depositare in luogo sicuro, presso la Casa generalizia, in un archivio segreto con cassaforte i documenti riguardanti la proprietà immobiliare e i valori che eccedono la gestione ordinaria.
206- È stretto obbligo dell’economo generale annotare in un apposito registro tutto quello che viene depositato o tolto dalla cassa.
207- Per la validità dell’alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa (cfr. Can. 638, 3).
208- Nell’esposto per ottenere l’autorizzazione a contrarre debiti oppure obblighi è necessario, pena la invalidità del permesso ottenuto, dichiarare i debiti e le obbligazioni, di cui e" gravata fino a quel momento la Congregazione o la Casa.
209- I superiori si astengano da contrarre debiti, tenendo presente che il permesso di contrarre debiti viene concesso solo quando con morale certezza consti che i debiti contratti potranno essere pagati con le entrate ordinarie della casa in un tempo relativamente breve.
210- L’economo generale, quelli delle Delegazioni e locali, hanno stretto obbligo di coscienza di amministrare le offerte “ad mentem offerentis”.
211- Ogni anno l’economo di ogni singola Delegazione avrà cura di inviare al Superiore Generale il bilancio consuntivo con relazione dettagliata con la esatta descrizione dello stato patrimoniale della Delegazione.

CAPITOLO XXV
LA DELEGAZIONE


212- Quando un gruppo di case sono dislocate e molto lontane dalla Casa Generalizia ed hanno raggiunto una conveniente autonomia di organizzazione, di personale e nel campo economico, il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio può costituire una Delegazione che dipende direttamente dal governo centrale.
213- Il governo della Delegazione è costituito da:
a) un Delegato nominato direttamente dai Superiore Generale coi ii consenso del suo Consiglio, previa un'opportuna consultazione;
b) un Consiglio di quattro elementi nominati dal Superiore Generale con il consenso del suo Consig1 io.
214- Il delegato deve essere un religioso:
a) sacerdote;
b) di almeno dieci anni di professione perpetua;
c) che ha dato prova di maturità, discrezione e fedeltà al carisma della Congregazione.
215- Il delegato dura in carica tre anni e può essere riconfermato a discrezione del Superiore generale. Il Consiglio dura in carica un triennio. Ogni consigliere può essere confermato.
216- La Delegazione potrà avere:
a) un segretario nominato direttamente dal delegato;
b) un economo di delegazione nominato dal Superiore Generale su proposta del delegato col suo Consiglio.
217- Il  delegato rappresenta a tutti gli effetti la Delegazione e presiede il suo Consiglio. Egli avrà il compito di visitare le singole case della delegazione con una certa frequenza. Ogni anno invierà al Superiore Generale la relazione sullo stato e funzionamento delle diverse case, con particolare riferimento alle case di formazione, dopo aver consultato il suo Consiglio.
218- L’economo della delegazione presenterà una relazione semestrale economica delle case dipendenti annotando capitali, debiti e proposte utili per il risanamento del bilancio.
Il delegato, dopo averla esaminata, approvata e firmata col suo Consiglio, la trasmetterà a! Superiore genera le.
219- Nel decreto di erezione della Delegazione saranno determinati i poteri e i limiti del delegato, del suo Consiglio e dell’economo.

CAPITOLO XXVI
I DIRETTORI LOCALI


220- Non si possono aprire nuove case se non si abbia fondata certezza di potervi costituire, in un tempo relativamente breve, una comunità con membri sufficienti per svolgere una vita regolare. Le case della Congregazione vengono erette dal Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, previo il consenso scritto del Vescovo diocesano (cfr. Can. 609, 1).
Una casa canonicamente eretta può essere soppressa dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato il Vescovo diocesano (cfr. Can 61. 6, 1 ).
Per destinare una casa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita, si richiede il consenso del Vescovo diocesano; questo non è necessario se si tratta di un cambiamento che, salve sempre le leggi di fondazione, si riferisce al governo interno e alla disciplina (cfr. Can. 612).

221- Il  direttore di ogni casa viene nominato dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio tra i religiosi professi di voti perpetui da almeno tre anni previa consultazione dei religiosi (Cfr. Can. 625, 3); rimane in carica un triennio e può essere confermato per un secondo triennio (Cfr. can. 624, 1),
222- Durante il suo ufficio il direttore locale non sia trasferito a meno che non vi siano motivi specificati, sempre che sia il Superiore generale con il suo Consiglio a decidere.
223- Nelle Comunità di almeno otto religiosi, ci sia un Consiglio formato da due o più Consiglieri di voti perpetui, nominati dal Superiore Generale o dal Delegato. Essi durano in carica un triennio e possono essere confermati per altri due trienni.
Nelle Comunità piccole, tutti i religiosi formano il Consiglio locale.
224- Il  direttore locale è responsabile dell’andamento della Casa sia per la parte spirituale che temporale. Tutti coloro che nella casa svolgono diversi uffici, dipendono dal direttore, al quale devono rendere conto del loro operato.
Spetta al direttore la facoltà di destinare ogni religioso ai singoli uffici della Comunità, secondo la capacità e competenza di ciascuno, salvo che non siano stati nominati dalla autorità superiore.
225- Il  direttore deve essere un religioso sacerdote, con almeno tre anni di professione perpetua, di distinta pietà e di profonda vita interiore, procurerà di essere esemplare in tutto, in modo particolare nella pratica delle virtù evangeliche e nella fedeltà e amore alla Congregazione. Nel servizio alla Comunità si ispirerà alla dolcezza e carità del Maestro Divino, di cui deve ricopiare la vita per poter promuovere la santità nei confratelli, nello spirito di carità e di fraterna unione, sforzandosi di conservare e sviluppare tra i religiosi lo spirito di famiglia e l’esatta osservanza della disciplina religiosa.
226- È dovere del direttore locale:
a) promuovere e preoccuparsi del bene spirituale e temporale di tutti i confratelli interessandosi, con paterna sollecitudine delle necessità e dei bisogni di ciascuno;
b) infondere in ogni membro della comunità, quale padre delicato ed amorevole, fiducia, sostegno e coraggio nel fedele espletamento dei doveri quotidiani di ciascuno;
c) lavorare con spirito soprannaturale instancabilmente per lo sviluppo e le opere affidate alla Comunità per la gloria di Dio e particolarmente per la educazione morale, civile e cristiana della gioventù secondo il fine specifico della nostra Congregazione.
d) Coltivare nei membri della comunità riverenza verso la gerarchia ecclesiastica ed il Superiore Generale.
227- Il direttore essendo responsabile davanti a Dio e alla propria coscienza di sé e dei confratelli affidati alle sue cure, nello spirito delle Costituzioni, si preoccuperà di promuovere nella sua comunità una profonda comunione fondata sulla confidenza e fiducia reciproca, e animata dal dialogo fraterno allo scopo di conoscere i problemi e le necessità di ciascuno, come pure gli eventuali difetti che si verificano nella casa per provvedervi ed eliminarli.
Sarà cura particolare del direttore favorire, con tutti i mezzi a sua disposizione, la formazione permanente dei religiosi che fanno parte della comunità, soprattutto dei giovani religiosi. Fedele a quanto le Costituzioni raccomandano, promuoverà la partecipazione dei membri della comunità a corsi di aggiornamento e di specializzazione secondo le branche delle diverse attività apostoliche e uffici che ciascuno deve svolgere in seno alla comunità.

228- Il  direttore provvederà con paterna attenzione alla formazione degli eventuali studenti religiosi affidati alle sue cure nei periodo di tirocinio ed in modo particolare dei Fratelli Religiosi. Per tutti questi avrà attenzione particolare ispirata da paterno interessamento e assistenza. Per evitare Ì errore che i giovani religiosi siano ritenuti già esperti soprattutto nel campo educativo, non trascurerà l’assistenza continua e la verifica periodica sui metodi e sulle esperienze che ciascuno di essi ha potuto compiere nella propria attività in mezzo ai ragazzi e ai giovani. Convinto che tanto i giovani religiosi nel periodo del loro tirocinio, come soprattutto i Fratelli Religiosi hanno assoluto bisogno di una vigile e con-tinua assistenza e di un orientamento saggio fondato su una viva esperienza, egli li convocherà spesso per una necessaria verifica del metodo adoperato, sulle difficoltà incontrate, dei risultati ottenuti per poter insieme studiare i mezzi più convenienti per poter condurre e guidare gli educandi a una educazione e formazione integrale.

229- Il direttore curerà con ogni mezzo:
a) la partecipazione dei religiosi della propria comunità al ritiro mensile, predisponendo il calendario delle diverse attività della casa, in modo che tutti possano essere in condizione di parteciparvi nella data stabilita;
b) comunicherà a tutta la comunità gli atti e le disposizioni del la Santa Sede e le direttive del Superiore generale, come pure eventuali lettere e notizie di carattere generale atte a promuovere l’amore alla Chiesa, alla Congregazione e all’interessamento sul lavoro svolto dai nostri fratelli nelle missioni;
c) procuri che vengano lette e commentate le Costituzioni almeno una volta all’anno.
230- Il  direttore come padre e primo responsabile della comunità farà tutto il possibile di essere presente nella casa ed eviterà pertanto impegni ed occupazioni che possano per loro natura trattenerlo spesso fuori della comunità e dall’ufficio tanto delicato e importante che gli è stato affidato dal Signore attraverso i superiori maggiori; qualora per necessità maggiori dovesse assentarsi per lungo tempo procurerà di avvertire il Superiore Generale o il Delegato.

CAPITOLO XXVII
IL CAPITOLO GENERALE


231- Il  capitolo generale riveste nella Congregazione la suprema autorità.
Essendo il segno della unità nella carità all’interno della Famiglia religiosa, la sua composizione deve essere espressione dell’intera Congregazione (Cfr. Can. 631, 1).

È compito specifico del capitolo:
a) promuovere con saggezza e prudenza il rinnovamento della nostra Congregazione, secondo i tempi e le circostanze, armonizzando tutto nell’inte-resse spirituale, disciplinare e apostolico della intera nostra Famiglia religiosa;
b) tutelare il patrimonio della Congregazione secondo le prescrizioni del Canone 578;
c) eleggere il Superiore generale e il Consiglio genera !izio;
d) trattare gli affari, di maggiore importanza della vita e dello sviluppo dei membri dell’intera Congregazione e la situazione delle singole case;
e) curare la emanazione di norme obbliganti per tutti i membri del nostro Istituto (Cfr. Can. 631).
232- Il Capitolo generale viene convocato ordinariamente dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio ogni sei anni;
Dopo sei mesi, da quando il Superiore generale viene a cessare dal suo ufficio o per morte o per qualsiasi altra causa, dal Vicario generale che ne fa le veci interinalmente.
Con il consenso del suo Consiglio, il Superiore Generale può convocare un Capitolo Generale straordinario per trattare affari importanti ed urgenti della Congregazione.
Le modalità per la convocazione e per l’elezione dei membri da destinarsi per la partecipazione al Capitolo, verranno determinate dal Direttorio.
233- Sono membri di diritto del Capitolo:
- Membri ex ufficio:
a) il Superiore Generale,  
b) gli ex superiori generali,  
c) i consiglieri generali,  
d) il segretario generale,  
e) l’economo generale,  
f) i delegati delle delegazioni.  
- Sono membri eletti del Capitolo:
a) i delegati eletti fra i sacerdoti in numero non inferiore a quello dei partecipanti per diritto,
b) i delegati dei Fratelli Religiosi eletti fra loro in numero proporzionato ai membri.  
234- Tutti i capitolari sono tenuti a partecipare ai lavori del Capitolo; eventuali assenze per legittime cause devono essere vagliate dal Superiore generale col suo Consiglio. Per la validità degli atti di ogni capitolo è necessario che vi sia la maggioranza assoluta dei presenti a norma del Canone 119.
235- Il  voto è nullo se non è libero, segreto, certo, assoluto e determinato. Nessuno può dare il voto a se stesso. Non sono ammessi i voti degli assenti, né permessi per procuratore.
Se qualche capitolare presente nella casa fosse impedito di intervenire alla votazione a causa di malattia, il suo voto, espresso segretamente, sarà raccolto dagli scrutatori in una apposita urna chiusa.
236- Si tenga presente che è espressamente proibito procurare direttamente o indirettamente voti per sé e per altri, mentre è consentito però assumere con discrezione e prudenza informazioni segrete direttamente o indirettamente, sulla idoneità dei confratelli da promuovere ai singoli uffici.
237- Qualora uno dei delegati, per legittima causa, venisse meno, verrà supplito al Capitolo da quei sacerdote o fratello religioso che risulta il primo dopo gli eletti nel proprio gruppo.
238- Ogni religioso potrà presentare ai delegati le proposte che, per ispirazione dello Spirito Santo con retta intenzione e nell’interesse dell’intera Famiglia religiosa, ritiene utili e opportune.
I delegati accoglieranno le proposte che i singoli religiosi faranno pervenire impegnandosi a presentarle in sede di riunione senza essere tuttavia obbligati a sostenerle.

CAPITOLO XXVIII
ELEZIONE DEL SUPERIORE GENERALE


239- Dopo le sessioni preliminari, nelle quali i capitolari avranno ascoltato e esaminato la relazione generale presentata dal Superiore generale, si procederà con una sessione distinta all’elezione del Superiore generale. Se il rito lo permette, questa sessione sarà preceduta dalla Messa dello Spirito Santo. Il Superiore generale o il Vicario generale, qualora fosse l’ufficio vacante, in qualità di presidente, dichiara aperto il Capitolo. Nella stessa seduta si procederà in un solo scrutinio all’elezione a maggioranza relativa dei voti tra i padri capitolari, di due scrutatori e del segretario del capitolo. Questi emetteranno il giuramento di compiere fedelmente l’ufficio e di mantenere il segreto delle elezioni a capitolo ultimato.
Per l’elezione del Superiore generale è necessario attenersi alle disposizioni e ai requisiti richiesti.
240- Per l’elezione del Superiore Generale sì richiede la maggioranza assoluta dei voti validi (più della metà), qualora non si raggiungesse questa maggioranza nei primi tre scrutini, si passerà ad una quarta votazione nella quale hanno voce passiva soltanto i due nominativi che hanno riportato il maggior numero dei voti nel terzo scrutinio; qualora però al terzo scrutinio avessero riportato uguale numero di voti, più di due religiosi, al quarto scrutinio saranno ammessi i due più anziani di professione; se nel quarto scrutinio i due proposti risulteranno eletti con parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Qualora poi venisse eletto uno che non è tra i padri capitolari, si sospenderanno i lavori dei capitolo, in attesa che l’eletto venga per essere investito della carica e presiedere i lavori del Capitolo.
Il Superiore Generale a norma del canone n. 833, 8 del Codice di Diritto Canonico, ha l’obbligo di emettere la professione di fede all’atto dell’assunzione dell’incarico.


CAPITOLO XXIX
ELEZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE


241- Perchè un religioso possa essere eletto consigliere generale si richiede che sia professo perpetuo di almeno dieci anni. Per essere eletto Vicario Generale, che è uno dei quattro consiglieri, è necessario che sia religioso sacerdote. I membri del Consiglio generalizie vengono eletti dal Capitolo con votazione distinta: si eleggerà dapprima il Vicario generale. Per la sua elezione occorre la maggioranza assoluta fino alla terza votazione. Qualora non si raggiungesse la maggioranza assoluta al quarto ed ultimo scrutinio, basta quella relativa. In caso di concorrenza con un altro a parità di voti si regolerà come l’elezione del Superiore Genera le.

242- In caso di morte o di malattia o di volontaria rinuncia alla carica di Superiore generale egli verrà supp1ito “ad interim” nell’ufficio dal Vicario generale.
Entro sei mesi convocherà il Capitolo generale per l’elezione del Superiore generale e del suo Consiglio.

243- Il  Superiore generale con il consenso del Consiglio nominerà un religioso di spiccata pietà e prudenza all’ufficio di segretario generale. Questi avrà la funzione notarile nel redigere i verbali delle sedute, è legato al segreto, terrà in ordine l’archivio ed è responsabile degli uffici della segreteria generale.
L’incarico di trattare affari e pratiche con la Santa Sede o con la Congregazione dei Religiosi, verrà espletato in via ordinaria da un PROCURATORE nominato dal Superiore generale con il consenso del Consiglio e rimane in carica “ad nutum”.
244- Espletate le elezioni, il Consiglio Generale si riunisce sotto la presidenza del nuovo Superiore Generale per trattare gli affari più importanti della Congregazione, con particolare cura della vita religiosa, disciplinare e della promozione vocazionale della Congregazione in ordine al suo sviluppo, studiando i mezzi più idonei per la sua vita, conforme allo spirito e carisma della stessa.

CAPITOLO XXX
FEDELTÀ NELL’OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI


245- Le Costituzioni costituiscono una “regola di vita”: sono destinate a promuovere in noi l’assimilazione e la pratica del Vangelo. Esse fissano, non solo le norme giuridiche della nostra vita religiosa, ma ne esprimono soprattutto lo spirito con il quale devono essere accolte e custodite come testamento sacro del nostro fondatore.
246- Ogni religioso al quale il testo delle Costituzioni viene solennemente consegnato nel giorno della prima professione deve impegnarsi a conoscerle, meditarle ed osservarle con fedeltà ed amore come strumento indispensabile di santificazione .
247- Si avrà cura di leggerle privatamente e comunitariamente in occasione di ritiri ed esercizi spirituali, per meglio approfondirne il contenuto per tradurlo costantemente in pratica.
248- L’interpretazione autentica delle Costituzioni e te dispense da norme riguardanti la struttura della Congregazione sono riservate alla Santa Sede, mentre l’interpretazioni pratica e le dispense da alcune norme disciplinari spettano al Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio.
Le eventuali modifiche delle Costituzioni sono approvate dal Capitolo Generale, con i 2/3 dei voti, e poi sottomesse all’approvazione della Santa Sede.
249- Le Costituzioni obbligano tutti i religiosi professi strettamente in coscienza.


[image:image-1]Come puoi aiutarci...


VERSAMENTO POSTALE: sul CCP 55683031
Intestato a: Congregazione Missionari Divina Redenzione

BONIFICO: CONG MISS DIVINA REDENZ - IBAN: IT 12 I 01010 40410 000027000003
SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - FIL. DI VISCIANO-NA

Con il tu 5xmille: Associazione Padre Arturo D'Onofrio - C.F. 92037840631

[image:image-2]Oppure puoi fare una donazione con la tua carta di credito
attraverso il servizio Paypal



Torna ai contenuti | Torna al menu